Quote TARSU/TIA: il Comune non risponde delle somme non incassate (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 145 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delineato dall’art. 11, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010, i Comuni sono tenuti a determinare gli importi TARSU/TIA a copertura integrale dei costi propri e provinciali e a trasmettere i ruoli al concessionario, con separata indicazione delle quote di spettanza provinciale. L’obbligo di riversare all’ente provinciale le somme di sua competenza grava sul soggetto incaricato della riscossione e sorge solo in seguito all’effettivo incasso dai contribuenti. Non è quindi configurabile, in capo al Comune, alcun obbligo di versamento degli importi non riscossi, né una sua responsabilità per le quote rimaste non incassate. Le controversie tra enti pubblici volte alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere rientrano nella giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 172 c.g.c..

Il Fatto

La Provincia di Caserta notificava al Comune un’ordinanza ingiunzione di pagamento per complessivi € 3.126.265,86, a titolo di quote TARSU/TIA per le annualità 2010, 2011 e 2012, oltre interessi. Il Comune impugnava l’atto davanti alla Corte dei conti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.

In via preliminare il Comune eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Nel merito contestava la violazione dell’art. 11, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 195/2009, sostenendo che nessun obbligo di riversamento delle quote provinciali gravava su di esso, incombendo tale obbligo sul concessionario della riscossione. Contestava inoltre il quantum debeatur, per difetto di prova sulla quantità di rifiuti smaltiti. La Procura chiedeva il rigetto, invocando la correttezza degli adempimenti comunali e dubitando dell’ammissibilità della richiesta cautelare.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia della Provincia, comprovata la regolare notificazione. Affronta poi il profilo della giurisdizione, atteso che il Giudice ordinario, con sentenza n. 4741 del 2023, aveva già declinato la propria competenza in favore del giudice contabile e il giudizio non era stato riassunto. La Corte afferma la sussistenza della propria giurisdizione: l’art. 103, comma 2, Cost. attrae alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica, categoria aperta che comprende i giudizi tra Pubbliche amministrazioni volti alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Richiamando Cass. Sez. Un. n. 5569 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 22810 del 2020, il Collegio qualifica la fattispecie come giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, riconducibile all’art. 172 c.g.c., non integrando né un giudizio di responsabilità erariale né un giudizio di conto. Rilevano le caratteristiche complessive del rapporto e gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione del denaro pubblico.

Nel merito, la Corte ricostruisce la ripartizione di competenze nel ciclo dei rifiuti in Campania per il triennio 2010-2012. L’art. 8 della L.R. Campania n. 4/2007 attribuiva alle Province l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio, nonché la programmazione dello smaltimento e l’adozione del piano d’ambito. Il D.L. n. 195/2009 assegnava transitoriamente ai Comuni, fino al 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto.

L’art. 11, comma 5 bis, imponeva ai Comuni di calcolare la TARSU/TIA su due distinti costi, uno provinciale e uno comunale, mentre il comma 5 ter prevedeva che i soggetti incaricati della riscossione emettessero un unico titolo di pagamento e trasferissero gli importi su due conti distinti entro venti giorni dall’incasso. La documentazione dimostrava che il Comune aveva formato e approvato i ruoli, indicando separatamente le quote provinciali, e li aveva trasmessi al concessionario. Nessuna contestazione era mossa su tali adempimenti: la contestazione riguardava solo il mancato versamento delle quote non incassate.

Il Collegio esclude che il sistema legislativo ponga a carico del Comune, o del concessionario, l’obbligo di riversare alla Provincia importi non incassati. Le somme non riscosse non possono gravare sull’amministrazione comunale e non emergono specifici profili di responsabilità a suo carico. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ingiunzione. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità della vicenda e la novità del tema deciso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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