Discarico del tesoriere comunale per gestione di cassa regolare (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 233 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto dell’agente contabile si conclude con la dichiarazione di regolarità e il conseguente discarico allorché il conto risulti redatto sul modello prescritto dalla normativa vigente e sia stato approvato dall’ente locale. La regolarità della gestione è comprovata dalla parificazione tra le scritture contabili del tesoriere e quelle dell’ente, attestata dal responsabile del servizio finanziario e confermata dai revisori dei conti, nonché dall’esito positivo delle verifiche trimestrali di cassa previste dall’art. 223 del TUEL. Non ostano alla declaratoria di regolarità l’assenza di anticipazioni di tesoreria, l’applicazione di tassi conformi alla convenzione e l’effettuazione dei pagamenti entro i termini di legge.
Il Fatto
La Procura regionale aveva instaurato il giudizio di resa del conto nei confronti della banca tesoriera del comune, per l’esercizio finanziario 2007. Il conto, trasmesso alla Segreteria della Sezione, presentava possibili motivi ostativi alla dichiarazione di regolarità, tali da richiedere un approfondimento istruttorio.
All’esito di una complessa attività istruttoria, svoltasi attraverso acquisizioni documentali e chiarimenti, il magistrato designato concludeva per la regolarità del conto e per il discarico dell’agente contabile. All’udienza pubblica nessuno compariva per l’agente contabile e per l’amministrazione comunale, mentre il pubblico ministero concludeva per la regolarità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha condiviso le conclusioni del magistrato designato, valorizzando la conformità del conto al Modello 11 – Conto del Tesoriere di cui al D.P.R. n. 194/1996, la regolare sottoscrizione da parte del tesoriere e l’approvazione del rendiconto da parte del consiglio comunale.
La Corte ha rilevato l’attestazione della parificazione tra le scritture contabili del tesoriere e quelle dell’ente, confermata dalla relazione dei revisori e dal responsabile del servizio finanziario. Ha inoltre verificato che l’ente non aveva fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e che la banca aveva applicato tassi attivi e passivi conformi alla convenzione, senza pagamento di interessi di mora.
Quanto alla tempistica dei versamenti, i pagamenti risultavano effettuati entro i termini di legge del 30 giugno e 31 dicembre. Le verifiche trimestrali di cassa, effettuate dal Collegio dei revisori, avevano riscontrato la corrispondenza tra il quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere e quello della gestione finanziaria dell’ente. Non emergevano pagamenti eccedenti gli stanziamenti definitivi di bilancio né versamenti tardivi di oneri tributari o previdenziali.
La regolarità delle scritture e l’assenza di rilievi o contestazioni hanno condotto la Sezione a dichiarare regolare il conto giudiziale, con conseguente discarico dell’agente contabile e nulla per le spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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