Quote latte: prescrizione quinquennale degli interessi e giudicato sull’imputazione (TAR Lombardia n. 83 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative al prelievo supplementare sulle consegne di latte, il credito per interessi integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale ed è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., salvo che non sia maturato anteriormente alla formazione del giudicato sull’imputazione del prelievo, nel qual caso opera il termine decennale ex art. 2953 cod. civ.. Una volta divenuta inoppugnabile la comunicazione di prelievo, la sopravvenuta declaratoria di incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione non ne consente la rimessione in discussione, poiché il contrasto con il diritto europeo configura annullabilità e non nullità dell’atto amministrativo.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un importo superiore a 594.000 euro a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2001/2002. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla successiva intimazione di pagamento, di importo superiore a 624.000 euro.

La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione degli atti, l’illegittimità dell’imputazione per incertezza sui dati produttivi nazionali e per contrasto della normativa interna con il diritto dell’Unione, l’illegittima duplicazione del ruolo, la decadenza dell’Amministrazione dal recupero e la prescrizione del credito, anche con riferimento agli interessi. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura si è costituita contestando il ricorso; l’agente della riscossione non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili le censure sull’originaria imputazione del prelievo, relative all’annata 2001/02, perché coperte dal giudicato formatosi a seguito di una pronuncia del TAR Lazio del 13 agosto 2014, che aveva respinto il ricorso di numerose aziende, tra cui l’odierna ricorrente, avverso le comunicazioni di prelievo. Tale sentenza è stata impugnata da altre parti, ma non dalla ricorrente, nei cui confronti è quindi passata in giudicato.

La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte non consente di rimettere in discussione la comunicazione ormai inoppugnabile. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 enumera in numero chiuso le ipotesi di nullità e tra esse non rientra tale contrasto. Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni, con salvezza dell’autotutela.

Il Collegio ha poi respinto le censure sul difetto di notifica degli atti presupposti, sull’asserita illogicità della cartella in tema di rateizzazione, sulla carenza di motivazione del computo degli interessi e sulla dedotta duplicazione del ruolo, rilevando che l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti non comporta una doppia riscossione e che la ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio.

Quanto alla decadenza dal recupero, i termini dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA, mentre il credito per prelievo supplementare ha natura non tributaria ed è soggetto alla disciplina dei crediti ordinari. La prescrizione della sorte capitale è decennale, computando i periodi di sospensione legale, ed è stata interrotta dalla notificazione degli atti pregressi e dalla resistenza in giudizio.

È invece fondata l’eccezione di prescrizione sugli interessi. Il Collegio, prendendo atto del revirement del Consiglio di Stato, ha applicato il termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., poiché il credito per interessi integra un’obbligazione autonoma. La prescrizione quinquennale opera solo per gli interessi maturati dopo il deposito della sentenza del TAR Lazio del 2014; quelli anteriori sono coperti dal giudicato e soggetti al termine decennale ex art. 2953 cod. civ., non essendo stati esattamente quantificati. Il ricorso è stato pertanto accolto in minima parte, con obbligo di ricalcolo degli importi e integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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