Insindacabilità del giudizio attitudinale e irripetibilità degli accertamenti psico-attitudinali in sede concorsuale (TAR Lazio n. 14418 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti della valutazione, della sua logicità e della congruenza delle conclusioni, potendo intervenire solo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti. Gli accertamenti attitudinali espletati in sede concorsuale hanno carattere di irripetibilità: le risultanze difformi emerse in epoca successiva, anche se espresse da organismi sanitari pubblici o da specialisti privati, non valgono ad inficiare l’attendibilità del giudizio reso dalla commissione preposta, in ragione dei principi del tempus regit actum e della par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, dopo aver superato la prova preselettiva ed essere stato riconosciuto idoneo agli accertamenti psico-fisici, veniva dichiarato non idoneo all’esito degli accertamenti attitudinali svolti dalla commissione preposta. Il giudizio negativo evidenziava un inadeguato sviluppo emotivo ed evolutivo nonché una scarsa adattabilità ai compiti e all’ambiente di lavoro, con conseguente adozione del decreto di esclusione dal concorso. Avverso tale esito il candidato proponeva ricorso, deducendo l’inattendibilità del giudizio, il difetto di motivazione e il contrasto con le positive valutazioni conseguite nel corso del servizio prestato nell’Esercito Italiano, producendo altresì una perizia di parte. Con motivi aggiunti impugnava anche il decreto di approvazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 124 del D.lgs. n. 443/1992, che definisce l’esame attitudinale quale strumento diretto ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura, e il successivo art. 125, che elenca i requisiti attitudinali richiesti ai candidati, integralmente recepiti dall’art. 13 del bando di concorso. Il Collegio ha quindi sottolineato come il colloquio individuale costituisca il momento centrale dell’accertamento, poiché consente una corretta valutazione del profilo del candidato attraverso la descrizione “tridimensionale” composta dai test collettivi, individuali e dal colloquio stesso.
La sentenza ha quindi ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni delle commissioni tecniche in materia attitudinale sono espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi nel merito, ma deve limitarsi alla verifica di eventuali profili di inattendibilità, manifesta irragionevolezza, abnormità, incongruità o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la ricorrenza di tali vizi, rilevando come dagli atti risultasse documentato l’esito negativo dei test e il risultato non soddisfacente del colloquio individuale, con una motivazione che, pur sintetica, dava conto delle ragioni del giudizio e dei criteri di valutazione applicati.
Quanto alla perizia di parte prodotta dal ricorrente, il Tribunale ne ha escluso ogni rilevanza, richiamando il principio – affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, 13 dicembre 2021, n. 8281 – secondo cui gli accertamenti attitudinali non sono suscettibili di ripetizione fuori dal contesto concorsuale, attesa la necessità di garantire la par condicio dei concorrenti e l’attendibilità del dato tecnico rilevato in sede concorsuale. Le verifiche difformi effettuate successivamente non possono inficiare il giudizio della commissione, ostandovi il principio del tempus regit actum. Il Collegio ha infine escluso che possano rilevare le qualità dimostrate in altri contesti organizzativi, come il servizio prestato nell’Esercito, trattandosi di un giudizio prognostico rispetto alle peculiari responsabilità connesse al ruolo per il quale si concorre.
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