Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 82 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e condanna l’Amministrazione all’esecuzione entro un termine assegnato, nominando sin d’ora il commissario ad acta. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, integrano i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il commissario, ove coincida con un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso per le funzioni espletate.

Il Fatto

Una docente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma liquidata, oltre interessi.

La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Il Ministero non aveva ottemperato, salvo il pagamento delle spese legali, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’adozione dei provvedimenti esecutivi, la fissazione di un termine per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici.

Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla norma sul termine dilatorio, confermando la conversione operata dalla legge n. 30 del 1997. Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è stato accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari dell’ufficio competente al pagamento. Il commissario provvede entro novanta giorni dalla comunicazione, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996 e dai relativi decreti attuativi.

Il Tribunale ha poi escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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