Diritto alla presa in carico del minore con disturbo dello spettro autistico e giurisdizione sul rimborso (TAR Molise n. 230 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un minore disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010. Ne consegue che la relativa domanda risarcitoria per danno non patrimoniale è devoluta al medesimo giudice. La domanda di rimborso delle spese sanitarie già sostenute, invece, esula da tale giurisdizione, essendo esclusa dall’art. 133 citato per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e va proposta dinanzi al giudice ordinario. Il trattamento ABA rientra tra i LEA di cui all’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico in forma grave, diagnosticato nel 2018 e confermato nel 2026, chiedevano all’Azienda Sanitaria Regionale la presa in carico del figlio per l’erogazione del trattamento terapeutico ABA. A fronte del riscontro negativo dell’Amministrazione, che negava il rimborso delle spese per cure svolte presso strutture non accreditate, i ricorrenti adivano il TAR chiedendo l’accertamento del diritto alla presa in carico, il rimborso delle spese sostenute dal 2020 e il risarcimento del danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASREM, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 1781 del 2022) per cui la domanda di presa in carico, implicando l’esercizio di poteri discrezionali della PA, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La domanda risarcitoria connessa segue il medesimo regime ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Diversamente, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di rimborso delle spese sostenute, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale pretesa concerne corrispettivi ed è riservata al giudice ordinario.
Nel merito, il TAR ha accertato l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, la quale non aveva contestato la patologia né l’adeguatezza della terapia, limitandosi a eccepire la mancanza di strutture accreditate. Il Collegio ha ricordato che il trattamento ABA rientra tra le prestazioni LEA ex art. 60 d.P.C.M. 2017 e che, ove l’ASL non possa erogarlo direttamente, deve provvedere mediante convenzioni. La circostanza che una struttura accreditata esistesse solo dal giugno 2024 non escludeva il diritto alla presa in carico.
Accolta altresì la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale patito dai genitori, liquidato in via equitativa in euro 1.000,00 ciascuno, sulla base della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. Il ricorso è stato accolto quanto alla presa in carico e al risarcimento, mentre il rimborso è stato dichiarato inammissibile con salvezza degli effetti della domanda per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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