Pannelli fotovoltaici nel centro storico: serve motivazione concreta sulla visibilità (TAR Molise n. 140 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di pannelli fotovoltaici è incentivata dalla normativa nazionale ed europea e non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazione pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere effettuata caso per caso, senza obliterare il favor legislativo per le fonti rinnovabili. L’Amministrazione che intenda negare l’installazione di un comune impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio ha l’onere di rendere una motivazione analitica e puntuale, che dia conto della effettiva visibilità dell’impianto e dei punti di osservazione dai quali esso sarebbe concretamente percepito, non potendo limitarsi a un richiamo astratto e apodittico alla criticità delle caratteristiche costruttive dei moduli.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel centro storico di un comune molisano, in zona classificata come omogenea A ai sensi del D.M. n. 1444/68 e soggetta a tutela paesaggistica, presentava una pratica C.I.L.A. per la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura e la realizzazione di un impianto di climatizzazione. La Soprintendenza, pur esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, prescriveva la posa in opera di tegole/coppi fotovoltaici in luogo dei previsti pannelli, ritenendo che questi ultimi rappresentassero un elemento di criticità sotto il profilo paesaggistico in considerazione del contesto del centro storico. Il Comune rilasciava conseguentemente l’autorizzazione paesaggistica subordinata a tale prescrizione.
Avverso tali atti, limitatamente alla parte prescrittiva, insorgeva l’interessato, deducendo il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, contestando la natura astratta e apodittica della valutazione di incompatibilità paesaggistica svolta dalle Amministrazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, richiamato l’orientamento giurisprudenziale condiviso, ha rilevato che la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere. I pannelli fotovoltaici, essendo attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali, non possono essere vietati per la loro semplice visibilità da punti di osservazione pubblici, ma solo fornendo la prova della loro assoluta incongruenza rispetto alle peculiarità del paesaggio.
La valutazione negativa della Soprintendenza, recepita dal Comune, risultava basata esclusivamente sull’assunto astratto della criticità delle caratteristiche costruttive dei moduli fotovoltaici, senza che fosse stata effettuata alcuna verifica in concreto circa l’effettiva visibilità dell’impianto e i punti di osservazione dai quali sarebbe stato percepito. La motivazione del parere e dell’autorizzazione si è rivelata, pertanto, insufficiente, non esplicitando sotto quale profilo i materiali o la tipologia costruttiva confliggessero con i parametri paesaggistico-architettonici.
Il Collegio ha precisato che, a fronte del generale favor legislativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, grava sull’Amministrazione uno stringente onere di motivazione specifica, tanto più nel caso in cui la relazione paesaggistica presentata dall’interessato abbia dichiarato l’invisibilità dell’impianto dai punti panoramici e dalle zone pubbliche esterne. Le considerazioni svolte dalla difesa erariale sulla percepibilità dell’insieme delle coperture non possono valere, per la loro provenienza, a integrare la motivazione dei provvedimenti, né risultano sufficienti in quanto vaghe e astratte.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto, con l’assorbimento delle residue doglianze, e i provvedimenti impugnati sono stati annullati, con condanna delle Amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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