Ottemperanza alla Carta docente e penalità di mora per inerzia ministeriale (TAR Lombardia n. 21 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza agli obblighi della pubblica amministrazione, il ricorso è fondato quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. L’istanza di riunione di ricorsi seriali proposta dalla difesa erariale non può essere accolta in difetto dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, non essendo sufficienti né l’identità della materia né la parziale identità dello studio legale patrocinatore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata con funzione prevalentemente sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali sull’importo dovuto, con effetto retroattivo dalla comunicazione della sentenza in caso di superamento del termine. Il commissario ad acta, se dipendente dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

Due docenti agiscono davanti al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. La sentenza è stata notificata e non appellata, ed è passata in giudicato.

Decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero è rimasto inerte. I ricorrenti chiedono la condanna all’ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito richiamando la serialità del contenzioso in materia, il ritardo connesso all’assenza di copertura finanziaria e la scelta dei ricorrenti di proporre ricorsi individuali anziché collettivi. Su queste basi ha chiesto la riunione dei numerosissimi ricorsi per ottemperanza, quanto meno per quelli patrocinati dal medesimo studio legale, con adeguamento delle spese liquidate.

Il Collegio respinge l’istanza. Mancano i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e le parti ricorrenti sono diverse di volta in volta. Non basta l’identità della materia e delle questioni, né la parziale identità dello studio legale. La finalità di ridurre l’onere delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’inadempimento non è contestato.

Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Non è previsto alcun compenso commissariale.

Sulla richiesta di astreintes, il ritardo giustifica la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria: si commisura agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza in caso di superamento del termine perentorio. Il commissario calcolerà d’ufficio le penalità e ne disporrà il pagamento con il debito principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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