Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per difetto di interesse (TAR Calabria n. 1107 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio previsto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Essa può tuttavia essere valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dalla parte, integra una ragione autonoma di definizione del giudizio in rito. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’esito in rito, della natura interpretativa delle questioni e dei peculiari interessi sottesi all’impugnazione, restando il contributo unificato a carico del ricorrente.

Il Fatto

Un consigliere comunale impugnava due deliberazioni del Consiglio comunale: quella di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 e quella di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, deducendo l’illegittimità degli atti e dei relativi presupposti.

Il Comune resistente chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile, improcedibile e irricevibile. All’esito dell’udienza, il Collegio rilevava con ordinanza profili di parziale improcedibilità della domanda di annullamento del bilancio di previsione e assegnava termine per memorie. Il ricorrente depositava poi atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; il Comune ne prendeva atto insistendo sulla liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo procedurale della rinuncia. Ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso concreto tale termine non è stato rispettato, sicché la rinuncia è irrituale e non può produrre l’effetto estintivo tipico.

Il Collegio applica allora l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di valutare diversamente l’atto. Richiamando un orientamento consolidato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 marzo 2026, n. 983; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 23 giugno 2025, n. 12427; T.A.R. Marche, sez. I, 13 marzo 2025, n. 166; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 628), si afferma che la rinuncia irrituale può essere considerata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Poiché tale carenza di interesse è stata espressamente declinata nell’atto notificato e depositato, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Il giudizio si definisce così in rito, senza esame nel merito delle censure.

Sulla regolazione delle spese il Collegio richiama una sommaria delibazione. Se la domanda di annullamento del rendiconto appare irricevibile per tardività della notificazione, la domanda di annullamento del bilancio di previsione appare invece fondata, risultando improcedibile solo per il decorso del tempo e la stabilizzazione degli effetti dell’atto a seguito delle successive determinazioni programmatorie. Questi profili, uniti all’esito in rito, alla natura interpretativa delle questioni e ai peculiari interessi sottesi all’impugnazione, giustificano la compensazione integrale delle spese, con il contributo unificato a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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