Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Lombardia n. 1220 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., eliminando tale requisito. Ai fini dell’ammissibilità rilevano il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non ha funzione immediatamente punitiva ma sollecitatoria, e va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con applicazione retroattiva in caso di superamento del termine di adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a conseguire il beneficio della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le somme.
La sentenza, notificata all’Amministrazione nell’ottobre 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva della formula esecutiva, requisito non più necessario dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm.
Risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme. Sono dunque integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Non essendo contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza, il ricorso è accolto. Il Collegio condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione competente; a tale soggetto, già incardinato nella struttura debitrice, non spetta alcun compenso.
Sulla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria. L’ottemperanza è più probabile se si crea certezza sul costo dell’inerzia. Pertanto, in caso di superamento del termine perentorio di novanta giorni, il Ministero dovrà versare al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, applicati retroattivamente. Il commissario ad acta effettuerà d’ufficio il calcolo delle penalità e ne disporrà il pagamento insieme al debito principale. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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