Il versamento payback determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 7467 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il giudizio amministrativo volto all’annullamento dei provvedimenti di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in conformità al principio dispositivo che informa il processo amministrativo e alla dichiarazione resa in tal senso dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti adottati a livello ministeriale e regionale in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con i quali è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, gli oneri di ripiano (c.d. payback).
Il ricorso, integrato da numerosi motivi aggiunti, era stato proposto avverso un’ampia platea di atti, tra cui la determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022, i decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, nonché i provvedimenti di ripiano adottati da diverse Regioni e Province autonome, tra cui Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Puglia, Sicilia e altre. In corso di causa, la società ha documentato di aver provveduto al versamento in favore delle Regioni evocate in giudizio degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi della richiamata disciplina del d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati per l’accertamento del superamento dei tetti di spesa e per la determinazione degli oneri di ripiano a carico dei fornitori di dispositivi medici, in attuazione del meccanismo normativo di payback introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e successivamente modificato dall’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
La decisione di definire il giudizio in rito si fonda sulla documentata sopravvenienza normativa rappresentata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. Tale disposizione, come evidenziato nel testo del provvedimento, prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la circostanza che la società ricorrente avesse documentato l’avvenuto versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni evocate in giudizio, unitamente alla dichiarazione resa in udienza dal suo difensore circa il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio. In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione, ritenendo che essa riflettesse la reale evoluzione della situazione giuridica della ricorrente, ormai liberata dall’obbligazione di pagamento per effetto dell’intervento normativo.
Sulla base di tali premesse, il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia non ha richiesto l’esame nel merito delle numerose censure dedotte dalla società avverso i provvedimenti di ripiano, essendo la definizione in rito conseguenza diretta della documentata sopravvenienza normativa e della conseguente dichiarazione della parte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alla definizione in rito della stessa. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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