Sopravvenuta carenza di interesse per rettifica della graduatoria non impugnata (TAR Calabria n. 28 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso giurisdizionale si ricollega al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita, di modo che l’eventuale esito positivo della domanda non potrebbe giovare al ricorrente. L’emanazione di un nuovo atto, adottato a seguito di riesame, anche se non satisfattivo dell’interesse del ricorrente, determina la carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, poiché dall’eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio, permanendo la lesione ad opera dell’atto successivamente adottato. Ciò vale tanto se il secondo provvedimento sia stato impugnato, quanto se il ricorrente sia rimasto inerte, giacché in entrambi i casi la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previo rilievo officioso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 7392 del 15.07.2021 della Regione Calabria, adottato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 e del reg. (UE) n. 1305/2013, relativo all’avviso pubblico per la concessione di sostegni per l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e impianti, annualità 2020. Il provvedimento gli aveva attribuito un punteggio di 14, con collocazione in graduatoria al n. 34. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’attribuzione di un punteggio di 23, utile per il finanziamento, oltre alla condanna dell’amministrazione a una nuova valutazione.

Nel corso del giudizio è emerso che con decreto n. 10655 del 20.10.2021 la stessa amministrazione aveva disposto la rettifica della graduatoria definitiva, collocando il ricorrente in posizione 16, con punteggio di 18 e conseguente ammissione al finanziamento. Tale determinazione non risulta impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, ponendola alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il punto centrale è che la rettifica della graduatoria, intervenuta in pendenza di giudizio, ha modificato la posizione sostanziale del ricorrente, con ammissione al finanziamento richiesto.

Il Giudice ha richiamato i principi ermeneutici consolidati secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita. L’emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame, anche se non satisfattivo, neutralizza l’interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, poiché l’eventuale accoglimento non arrecherebbe alcun vantaggio alla parte. La lesione, infatti, permanrebbe in capo all’atto successivamente adottato.

Il Collegio ha evidenziato come tale effetto si produca tanto nel caso in cui il secondo provvedimento sia stato oggetto di nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte. In entrambe le ipotesi, la sentenza di merito sarebbe inutiliter data. Nel caso concreto, la determinazione di rettifica non risulta impugnata.

Il Giudice ha richiamato, a supporto, il precedente del TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 4 febbraio 2022, che ha enunciato la regola applicata. Sulla base di tale percorso, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia in rito ha consentito la compensazione delle spese di lite. L’esecuzione è stata affidata all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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