Revoca dell’accoglienza illegittima se il trasferimento non è notificato (TAR Lombardia n. 1142 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che dispone il trasferimento del richiedente asilo da un centro di accoglienza straordinaria a un altro deve essere notificato all’interessato, poiché solo la conoscenza legale dell’ordine consente di imputargli la mancata presentazione presso la nuova struttura. La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015 presuppone un inadempimento riferibile allo straniero e non può fondarsi su un ordine rimasto a lui ignoto. È altresì illegittima la revoca adottata senza la comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza, perché impedisce all’interessato di svolgere le proprie deduzioni difensive. Ne consegue l’annullamento del provvedimento, impregiudicata la rituale rinnovazione della procedura di trasferimento.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente asilo, era ospitato in un centro di accoglienza straordinaria della provincia di Mantova e attendeva il colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Con decreto del 18.6.2024 la Prefettura ha disposto il suo trasferimento in un altro CAS della stessa provincia per esigenze logistiche, avvisando che il rifiuto avrebbe comportato la revoca delle misure di accoglienza.

Il giorno seguente gli enti gestori dei due centri hanno comunicato alla Prefettura che l’interessato non si era presentato per il trasferimento. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato avvisato telefonicamente con un preavviso di un’ora, mentre si trovava in un altro Comune per un colloquio di lavoro, e di non aver potuto rientrare per la mancanza di collegamenti diretti. Con provvedimento del 19.6.2024 la Prefettura ha revocato le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a, d.lgs. 142/2015. Il ricorso è stato notificato il 18.9.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina due censure e le ritiene entrambe fondate. La prima attiene alla mancata notificazione del decreto di trasferimento del 18.6.2024: nel testo emerge che non vi è prova che l’atto sia stato portato a conoscenza legale dell’interessato.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza decisiva sul piano sostanziale: se l’ordine di trasferimento non è stato notificato, non si può imputare allo straniero di non averlo osservato. La condotta richiesta dalla norma — la presentazione presso la struttura individuata — presuppone la conoscibilità dell’obbligo, che nella specie difetta. La mancata presentazione contestata non è dunque riferibile al ricorrente.

La seconda censura riguarda l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non è stato preceduto da tale comunicazione e che non risultano ragioni di urgenza idonee a giustificarne l’omissione. L’interessato è stato così privato della possibilità di svolgere deduzioni a propria difesa, con violazione delle garanzie procedimentali.

Il percorso argomentativo non si sofferma sulla contestazione dei fatti riferiti dagli enti gestori, né ricostruisce il merito delle diverse versioni sulla vicenda del mancato trasferimento: la decisione si fonda su due vizi autonomi, ciascuno sufficiente a travolgere l’atto. Entrambe le censure, osserva il Tribunale, sono fondate.

Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è pertanto annullato. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di rinnovare ritualmente la procedura di trasferimento. Quanto alle spese, il Collegio rileva che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 46 del 31.10.2024; poiché la parte non ammessa è un’Amministrazione statale, che non può essere insieme obbligata e beneficiaria della statuizione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, con rinvio a separato provvedimento presidenziale per la liquidazione dei compensi al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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