Revoca del D.A.SPO. e cessazione della materia del contendere (TAR Piemonte n. 1151 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento di D.A.SPO. impugnato, la revoca in autotutela adottata dall’Amministrazione nel corso del giudizio, qualora faccia venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione, determina la cessazione della materia del contendere. La revoca è legittimamente fondata sull’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, che impone al Questore di revocare il divieto di accesso agli impianti sportivi quando, per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venuti meno i presupposti che ne avevano giustificato l’emanazione. Il divieto di accesso presuppone elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutabili secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità. Venuta meno la base indiziaria, la caducazione del provvedimento preclude ogni ulteriore scrutinio nel merito e giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Torino gli aveva applicato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per la durata di un anno, con decorrenza dalla notifica avvenuta il 13.10.2025. Il provvedimento inibiva l’accesso a tutti gli impianti del territorio nazionale ed estero in occasione degli incontri di calcio, alle aree circostanti lo stadio cittadino e ai centri sportivi ove le squadre si allenano, oltre ai relativi percorsi di avvicinamento.

Il ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti. Nel corso del giudizio, nelle more della decisione, la Questura di Torino ha revocato in autotutela il D.A.SPO., assumendo l’atto anche in considerazione delle risultanze del procedimento penale instaurato a carico di tifosi ultras, dal quale non sono emersi elementi che provassero la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato priva di oggetto la domanda di annullamento. Il D.A.SPO. è stato caducato dall’Amministrazione prima della decisione, con un atto che ne ha travolto integralmente gli effetti, facendo venir meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia di merito.

La revoca si fonda sull’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, che prevede espressamente la revoca del divieto di accesso agli impianti sportivi quando, per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venuti meno i presupposti ritenuti tali al momento dell’emanazione. La norma opera come meccanismo di adeguamento necessario della misura di prevenzione all’esito delle risultanze processuali.

Il Tribunale sottolinea che il provvedimento questorile presuppone una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità circa le responsabilità attribuite al destinatario. Nel caso di specie, il procedimento penale non ha confermato la partecipazione del ricorrente all’aggressione ai danni dei tifosi avversari, facendo venire meno il substrato indiziario che sorreggeva la misura.

Sulla base delle risultanze processuali e dell’intervenuta revoca, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la domanda cautelare già accolta, con la quale era stata rilevata la carenza dei requisiti di attendibilità delle responsabilità attribuite al ricorrente e la perplessità del provvedimento sanzionatorio. Il venir meno della misura preclude ogni scrutinio nel merito dei motivi di ricorso.

La condanna della Questura di Torino al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre contributo unificato, trova giustificazione nella condotta processuale dell’Amministrazione, che ha revocato l’atto solo in pendenza di giudizio. La sentenza è soggetta all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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