Silenzio sull’istanza di permesso UE lungo periodo per titolare di protezione sussidiaria (TAR Lombardia n. 1117 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra atto soprassessorio, e non esercizio del potere amministrativo, la sospensione sine die del procedimento di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta in attesa che la Commissione territoriale verifichi la permanenza delle condizioni della protezione sussidiaria. Poiché permane una situazione di inerzia, il privato può esperire l’azione avverso il silenzio in alternativa all’impugnazione diretta dell’atto. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto del giudizio sia il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e non quello di riconoscimento della protezione internazionale, rilevando lo status di protezione sussidiaria quale mero presupposto di fatto. Decorsi i termini di legge, va ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con scadenza fissata al 5.6.2023. In data 8.3.2023 ha presentato alla Questura istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, avendo maturato, alla scadenza, i cinque anni di permanenza in Italia.

Non ottenuto il provvedimento, il ricorrente ha inviato un sollecito; l’Amministrazione ha risposto che la pratica era sospesa in attesa del parere della Commissione territoriale sulla protezione internazionale. Rimaste prive di riscontro le successive richieste e la diffida, egli ha agito con ricorso avverso il silenzio, deducendo la scadenza del termine di 90 giorni e di quello generale di 180 giorni in materia di immigrazione.

La Motivazione della Corte

La Questura ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sostenendo che la materia involga diritti soggettivi. Il Tribunale ha respinto l’eccezione osservando che il procedimento di cui si lamenta la mancata conclusione non è quello di riconoscimento della protezione internazionale, bensì quello di rilascio del permesso di lungo periodo, che rientra nella giurisdizione amministrativa. La titolarità dello status di protezione sussidiaria opera come semplice presupposto di fatto.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale. La Questura, secondo la propria prospettazione, riteneva necessaria la conferma della Commissione territoriale sulla permanenza delle condizioni della protezione, quale condizione per il rilascio del permesso. Il Tribunale ha qualificato la risposta di sospensione come atto soprassessorio, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 9498 del 2023: si tratta di atto che solo apparentemente spende il potere, ma sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie.

Non è consentito sospendere sine die il procedimento in attesa della verifica affidata alla Commissione territoriale, afferente alla medesima Amministrazione dell’Interno. Il Collegio ha quindi verificato il decorso dei termini: dall’istanza dell’8.3.2023 e dalla richiesta di verifica del 19.5.2023 sono maturati sia i 90 giorni dell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, sia i 180 giorni dell’art. 2, comma 4, l. n. 241/1990, come interpretato da Cons. Stato, sez. III, n. 3578 del 2022, sia i termini dell’art. 27 d.lgs. n. 25/2008.

Il Tribunale ha ricordato che, in presenza di atti soprassessori, è esperibile l’azione avverso il silenzio in alternativa alla loro impugnazione, perché permane l’inerzia dell’Amministrazione, richiamando le più recenti pronunce del Consiglio di Stato. Ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato di provvedere entro trenta giorni. La nomina del Commissario ad acta è stata respinta allo stato, differendola a successiva istanza. Le spese sono state compensate per metà e la restante metà posta a carico dell’Amministrazione, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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