Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 1122 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando l’Amministrazione non deduca né dimostri di avere eseguito il giudicato, desumendosi da tale contegno la persistenza dell’inottemperanza. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Accertata l’inadempienza, il giudice ordina l’esecuzione entro un nuovo termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta, che opera quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova che aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme tramite il sistema della Carta elettronica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. Il ricorso è stato in precedenza regolarizzato su ordine collegiale. La questione giunge al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione spontanea al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito: ricorre dunque la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.

Il Tribunale esamina poi il profilo del termine dilatorio. Risulta decorso quello di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima di tale scadenza. La notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta nel marzo 2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato nel febbraio 2025.

Sul punto il Collegio ricorda che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prescrive più l’apposizione della formula esecutiva per iniziare l’esecuzione forzata, richiedendo soltanto che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

Nel merito il ricorso è accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando così la persistenza della propria inottemperanza.

Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio precisa che questi agisce su semplice richiesta della parte interessata non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito non è curare l’interesse pubblico, ma dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale (C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8).

Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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