Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3162 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina l’adempimento quando l’an e il quantum del credito risultino incontestati e l’Amministrazione non abbia fornito alcuna deduzione sull’andamento della procedura. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta in ragione dell’esiguità del credito e della notoria situazione di crisi della finanza pubblica. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 12 maggio 2025, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Prima Sezione Civile-Lavoro n. 533/2024 del 25 luglio 2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 1.500,00.

La parte chiede l’ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. All’udienza in camera di consiglio il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale il Collegio rileva l’avvenuta produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. È stata inoltre prodotta la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. Al termine delle operazioni il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sulle incombenze realizzate, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione dell’esiguità del credito e della notoria situazione di crisi della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono equitativamente liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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