Improcedibilità del ricorso per rinuncia al riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 10479 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Avverso il diniego, l’interessata aveva proposto plurime censure, tra cui la violazione della legislazione europea e nazionale in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero e il difetto di motivazione e di istruttoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Nelle more del giudizio, la difesa della ricorrente depositava una nota con cui specificava che l’interessata aveva presentato rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta della difesa della ricorrente in ordine alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo la giurisprudenza univoca citata, comprendente diverse pronunce del Consiglio di Stato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale ha sottolineato che, in tali circostanze, non è possibile per il giudice decidere la controversia nel merito, poiché il principio dispositivo impedisce una pronuncia oltre le richieste delle parti, imponendosi una declaratoria in conformità alla volontà espressa dal ricorrente.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina il caso di sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese di giudizio, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, ravvisando giusti motivi in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, che non ha richiesto un esame nel merito delle questioni sollevate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.