Legittimo lo stralcio dell’ambito di trasformazione per consumo di suolo (TAR Lombardia n. 1100 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo per errori di fatto o abnormi illogicità, restando estraneo al giudizio l’apprezzamento di merito sulla condivisibilità delle scelte. La reformatio in peius della disciplina urbanistica di una singola area non richiede motivazione ulteriore rispetto ai criteri tecnico-discrezionali seguiti nell’impostazione del piano, né il privato vanta un affidamento qualificato alla conservazione della destinazione edificatoria, tutelabile solo nei tassativi casi individuati dalla giurisprudenza. La riduzione del consumo di suolo imposta dagli strumenti regionali e provinciali giustifica lo stralcio degli ambiti di trasformazione non attuati, e il Comune conserva la titolarità della potestà pianificatoria, potendo introdurre limitazioni anche più severe.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno nel territorio comunale, inserito dal previgente strumento urbanistico in un più vasto piano attuativo a destinazione commerciale, con volumetria assegnata. Nel corso della formazione del nuovo strumento di governo del territorio ha chiesto di poter edificare sul proprio terreno, senza esito. Il piano approvato ha confermato l’inserimento dell’area in un ambito di trasformazione, nell’ambito del quale il ricorrente, proprietario di una porzione minoritaria, non ha potuto proporre un piano attuativo.

Avviata la procedura di variante generale, il ricorrente ha nuovamente chiesto l’edificabilità della propria porzione. La variante adottata ha invece soppresso l’ambito di trasformazione e riclassificato l’area come area di protezione ambientale e paesistica. L’osservazione proposta dal ricorrente è stata respinta e il nuovo piano è stato approvato in via definitiva. Il ricorrente impugna quindi la deliberazione di approvazione e gli atti presupposti, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e la violazione della legge regionale in tema di perequazione e compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando i consolidati principi sul potere pianificatorio. Le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale resta di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi profili di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi. Alla Corte è estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente al merito.

Quanto alla motivazione, la giurisprudenza amministrativa esclude che la destinazione impressa alle singole aree necessiti di apposita motivazione, oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni. La semplice reformatio in peius della disciplina urbanistica è preclusa solo da determinazioni vincolanti o da situazioni capaci di fondare un affidamento qualificato: convenzioni di lottizzazione, accordi tra Comune e proprietari, giudicati di annullamento di dinieghi edilizi.

Nel caso in esame, il Comune ha ancorato la diversa classificazione dell’area alla necessità di adeguare lo strumento urbanistico alle norme sulla riduzione del consumo di suolo e agli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il Collegio richiama l’art. 77 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 31 del 2014, che ammette nuovo consumo di suolo solo previa dimostrazione dell’insostenibilità tecnica ed economica di rigenerare aree già edificate. Ne deriva che le previsioni regionali o provinciali non impediscono al Comune di introdurre limitazioni anche più severe.

La verifica ambientale ha inoltre evidenziato, nel Documento di Scoping, vincoli inderogabili pendenti sull’area: la Rete ecologica regionale, la Rete verde paesaggistica e i vincoli paesaggistici ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.Lgs. n. 42/2004. Il ricorrente non può vantare alcun indice di radicamento, non avendo presentato istanze di edificazione del comparto, né l’area è un lotto intercluso, essendovi contatto con il tessuto urbano consolidato solo su un lato.

Infondato è anche il secondo motivo. L’istituto della perequazione compensativa di cui all’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 12/2005 configura una facoltà rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione, e nel caso di specie non si discute di ipotesi espropriative. Parimenti infondata è la richiesta di estendere i meccanismi incentivanti, misure prevalentemente collegate a interventi sul patrimonio edilizio esistente. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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