Cessata materia del contendere per eseguito accredito della carta del docente (TAR Puglia n. 1097 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento, in data antecedente alla notificazione del ricorso, delle somme riconosciute dal giudice del lavoro determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa non osta alla declaratoria di cessazione, ma può rilevare, unitamente alla possibile inammissibilità del ricorso per mancato interesse alla data di notifica, ai fini della compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva condannato il Ministero a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico della c.d. carta del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alle spese legali. Avendo l’amministrazione omesso di provvedere, nonostante la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle astreintes.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in primo luogo, ha dato atto che l’amministrazione aveva comunicato l’avvenuto accreditamento del beneficio economico in data 16 dicembre 2025, ossia in un momento antecedente alla notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 9 gennaio 2026. In assenza di contestazioni della ricorrente, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, facendo applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di dichiarare tale esito processuale quando il ricorso risulti privo di oggetto per il sopravvenuto venir meno della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Il Collegio ha altresì rilevato come dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione potesse desumersi che l’accredito fosse avvenuto in data antecedente alla notificazione del ricorso, circostanza non adeguatamente confutata dalla ricorrente. Tale elemento, pur potendo profilare un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al momento della proposizione, è stato superato in considerazione del fatto che l’ottemperanza era comunque avvenuta con ritardo rispetto ai tempi normativamente previsti.
Proprio la compresenza di questi due profili – la possibile inammissibilità per intervenuto pagamento prima della notifica e il ritardo nell’esecuzione – ha indotto il giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
La pronuncia, infine, ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al dispositivo, e ha definito il giudizio con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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