La valutazione dei titoli nel concorso pubblico non può essere limitata da criteri non predeterminati nella lex specialis (TAR Lazio n. 13883 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima) La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, che si ricava dagli artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 ed è corollario dei principi di cui all’art. 97 Cost., vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione. Una volta che la lex specialis ha costruito la tassonomia degli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita, la commissione non può, in sede applicativa, subordinarne la valutazione a condizioni più restrittive o elementi di specialità non preventivamente indicati, pena la violazione del principio di predeterminazione dei criteri selettivi. La necessaria interpretazione letterale delle clausole del bando esclude che possano trovare ingresso, in fase applicativa, limiti desunti da circolari o da altre fonti richiamate solo successivamente. La scelta di valorizzare gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra”, in quanto espressivi di responsabilità stabili di articolazioni organizzative, risponde alla finalità propria della procedura, che è quella di selezionare figure in grado di disimpegnare funzioni di direzione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982. È altresì illegittimo escludere la valutazione dei titoli maturati presso il Corpo forestale dello Stato dal personale successivamente transitato ex lege nella Polizia di Stato, in ragione della continuità del rapporto di impiego sancita dall’art. 17 del d.lgs. n. 177/2016.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, già in servizio nel Corpo forestale dello Stato, partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti da vice ispettore, indetto con decreto del Capo della polizia del 4 aprile 2024. Nella domanda dichiarava di aver svolto, dal 2010 al 2013, l’incarico di comandante della stazione del Corpo forestale dello Stato di Amelia, titolo astrattamente riconducibile alla categoria degli “incarichi e servizi di particolare rilevanza” di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando. La commissione esaminatrice non attribuiva alcun punteggio per tale incarico, determinando il collocamento del candidato in posizione non utile in graduatoria.
Dopo il rigetto della richiesta di riesame e la pubblicazione di un decreto di rideterminazione della graduatoria che non modificava la sua posizione, il candidato impugnava gli atti della procedura, lamentando, tra l’altro, la violazione della lex specialis e dei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione nel verbale n. 2 del 3 luglio 2024, che espressamente includevano gli incarichi di “responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” tra quelli valutabili. Il Tribunale, in sede cautelare, ordinava all’amministrazione di riesaminare la posizione, indicando puntuali criteri da seguire. All’esito del riesame, la commissione confermava la mancata valutazione del titolo, richiamando la circolare n. 333-A/9806.D.1. del 18 novembre 2008 in materia di incarichi annotabili nello stato matricolare e la circostanza che l’incarico fosse stato conferito dalla precedente amministrazione del Corpo forestale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un obbligo dell’amministrazione, finalizzato a evitare che le regole di valutazione possano essere orientate a favore o a sfavore di taluno dei candidati. Tale attività, nel caso di specie, era stata compiuta attraverso l’art. 5 del bando e la tabella contenuta nel verbale n. 2 del 3 luglio 2024, con la conseguenza che alla commissione residuava soltanto la verifica della coincidenza dell’incarico ricoperto con uno di quelli ivi indicati.
Richiamato il consolidato orientamento secondo cui le regole della lex specialis vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, senza margini di discrezionalità e senza possibilità di disapplicazione, il Collegio ha osservato come la tassonomia degli incarichi rilevanti sia stata costruita con il mero riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita. L’amministrazione, pertanto, non poteva subordinare la valutazione alla verifica di condizioni maggiormente restrittive, quali l’eccedenza rispetto alle “normali mansioni d’ufficio”, non preventivamente indicate nel bando o nel verbale preliminare. L’interpretazione alternativa propugnata dalla difesa erariale, che faceva leva sulla circolare del 2008 e sul richiamo all’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957, è stata ritenuta controintuitiva e non in linea con la scelta operata nella lex specialis, poiché l’utilizzo della nozione di “responsabile” e il riferimento a specifiche figure ordinative rimandano a formule di impiego connotate da stabilità e continuità.
La Corte ha inoltre valorizzato l’interpretazione finalistica della clausola, osservando che la valorizzazione di posizioni ordinative implicanti l’assunzione di responsabilità gestionali, nelle quali il lavoratore è prevalentemente impiegato in via ordinaria e non saltuaria, risponde allo scopo della procedura di selezionare profili in grado di disimpegnare compiti di direzione di distaccamenti o unità operative equivalenti. Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la valutazione di altri titoli della carriera del ricorrente, che l’amministrazione aveva invece correttamente valorizzato.
Quanto alla circostanza che l’incarico fosse stato conferito dal Corpo forestale dello Stato, il TAR ha ritenuto il rilievo privo di pregio, in ragione della continuità del rapporto di impiego per il personale transitato ex lege nella Polizia di Stato ai sensi degli artt. 10, 12 e 17 del d.lgs. n. 177/2016. Tale continuità impone di interpretare le previsioni del bando nel senso di riconoscere la valutabilità anche degli incarichi relativi al servizio prestato nel Corpo forestale. In applicazione dei criteri predeterminati, al titolo in contestazione avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 1,2 punti, valutato un’unica volta ancorché dichiarato due volte in domanda. Il ricorso è stato pertanto accolto e l’amministrazione è stata condannata a rivalutare i titoli del ricorrente e a rettificare la graduatoria, nonché al pagamento delle spese di lite.
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L’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri, presupposto per la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato, costituisce fase endoprocedimentale che fa capo all’amministrazione procedente e non può essere posta a carico del richiedente.
In sede di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, trova applicazione il criterio della dimidiazione dei compensi, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, con liquidazione nei limiti dei valori medi delle tariffe, diminuiti fino alla metà.
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È illegittima la prescrizione che impone, per gli autocontrolli sugli scarichi, il ricorso a un laboratorio accreditato su tutti i parametri tabellari, quando l’onere risulti sproporzionato rispetto alla capacità dell’impianto e non sorretto da adeguata motivazione, anche in ragione della disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti autorizzatori.
La sottoscrizione autenticata dal pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso: il Giudice Amministrativo non può sindacare la genuinità della firma, mentre la doppia sottoscrizione va depennata dalla lista depositata successivamente.
La mancata apposizione di timbro e firma da parte del segretario comunale sull’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura non può determinare l’esclusione del candidato, se l’identificazione è avvenuta e la condotta del candidato è stata diligente.