Vincolo paesaggistico ex lege e linea di riva artificiale: il diniego di sanatoria dell’opera in area portuale (TAR Cagliari n. 571 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’area portuale non è di per sé esclusa dal vincolo paesaggistico apposto ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 sulle fasce costiere. La linea di battigia generatrice del vincolo non è solo quella naturale, ma anche quella artificiale, ossia il tratto di costa caratterizzato dalla presenza di manufatti ed opere marittime, secondo il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e il Ministero della Cultura. Ne consegue che, quando l’opera ricada entro i 300 metri da tale linea di riva artificiale, è legittimo il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica, dovendosi escludere la sanatoria per i lavori che hanno determinato la creazione di nuova superficie utile o volume. Il provvedimento, se basato su un’autonoma e legittima ratio decidendi, non può essere annullato anche qualora le altre motivazioni risultino fondate.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area nel Porto Canale di Cagliari, aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità per un prefabbricato adibito a servizi per i propri dipendenti. Il Comune di Cagliari aveva denegato la sanatoria, sulla base del diniego di compatibilità paesaggistica espresso dalla Regione Sardegna, che aveva ricondotto l’intervento nell’ambito della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, nonché in area gravata da altri vincoli paesaggistici.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo decisiva la circostanza che l’opera ricada nell’area vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004. La Regione, nel richiamare il protocollo d’intesa con il Ministero della Cultura, aveva correttamente considerato, ai fini dell’individuazione della linea di battigia, non solo la linea di riva naturale ma anche quella artificiale, ossia il tratto di costa caratterizzato da manufatti ed opere marittime. La cartografia prodotta in giudizio dimostrava che l’opera era situata entro i 300 metri da tale linea di riva artificiale.
Il Collegio ha rilevato come la documentazione della ricorrente, attestante una distanza superiore ai 2.000 metri, facesse riferimento esclusivamente alla linea di riva naturale, senza considerare quella artificiale. Inoltre, ha osservato che, anche aderendo alla tesi della ricorrente secondo cui il bacino di evoluzione delle navi portacontainer non è assimilabile a un tratto di costa, l’opera risulterebbe comunque ubicata ampiamente entro la fascia dei 300 metri dalla banchina artificiale, rendendo la contestazione peggiorativa per la stessa ricorrente.
Il TAR ha quindi dichiarato assorbite e irrilevanti le ulteriori doglianze relative alla distanza dell’opera dalle zone umide e dall’oasi faunistica, nonché le questioni concernenti l’art. 19, comma 3, delle NTA del PPR e l’applicabilità dell’art. 5, comma 1-septies, della legge n. 84/1994, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Corte costituzionale n. 6 del 2023.
Quanto alle censure relative alla dedotta esclusione dell’area portuale dal vincolo paesaggistico, il Collegio ha precisato che l’art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 è norma vigente e applicabile, non potendo l’ambito portuale essere considerato in ogni caso irrilevante sotto il profilo paesaggistico, in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale. Il ricorso è stato infine rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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