Opere di urbanizzazione, presa in carico subordinata a collaudo funzionale (TAR Lombardia n. 999 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presa in carico, da parte del Comune, delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato in esecuzione di una convenzione di lottizzazione non è rimessa a una mera facoltà discrezionale dell’amministrazione, ma è subordinata all’accertamento della buona e regolare esecuzione delle opere. Per gli impianti tecnologicamente complessi, come la rete fognaria e il depuratore, il giudizio di regolare esecuzione non può prescindere da un collaudo funzionale, che ne verifichi l’effettiva efficienza. La clausola convenzionale che subordina la cessione gratuita al collaudo non ha natura di condizione meramente potestativa, ma risponde all’interesse pubblico all’acquisizione di opere funzionalmente idonee. Le obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione hanno natura propter rem e gravano sugli aventi causa del lottizzante, che restano corresponsabili della manutenzione fino al trasferimento della proprietà.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento in un comprensorio realizzato in esecuzione di una convenzione urbanistica del 1974, agisce in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva per ottenere l’accertamento dell’avvenuto trasferimento in capo al Comune, sin dal 15 marzo 1991, delle aree e delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento all’impianto fognario e di depurazione.
Chiede inoltre la declaratoria di nullità dell’art. 7 della convenzione, che subordina la cessione gratuita della proprietà alla richiesta del Comune e all’accertamento della buona esecuzione, nonché il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto agli obblighi manutentivi. Domanda infine la condanna del Comune e della società lottizzante, in solido, alla messa a norma dell’impianto e al risarcimento dei danni, quantificati in circa 30.000 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi dell’avvenuto trasferimento automatico della proprietà. Il trasferimento del diritto di proprietà può avvenire solo in forza di un titolo idoneo, di natura derivativa o originaria, oppure mediante un atto di imperio dell’amministrazione nei casi di legge. Nel caso di specie non è intervenuto alcun contratto, alcun atto unilaterale né alcun provvedimento ablativo. La delibera consiliare del 1991 si è limitata a riconoscere l’interesse pubblico alla presa in carico, subordinando la consegna all’esecuzione di interventi manutentivi a cura dei privati: condizione mai verificatasi.
Quanto alla dicatio ad patriam, il Collegio osserva che l’istituto non è idoneo a trasferire la proprietà, ma solo a costituire una servitù di uso pubblico; nel caso di specie, inoltre, manca la prova della volontà di destinare l’impianto alle esigenze della collettività indistinta.
Passando all’obbligo di presa in carico, la Corte chiarisce che esso deriva dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 380/2001. La clausola dell’art. 7 della convenzione, che subordina la cessione all’esistenza di un interesse collettivo e all’accertamento della buona e regolare esecuzione, non è meramente potestativa: risponde all’interesse pubblico all’acquisizione di opere funzionanti, evitando di addossare alla collettività i costi di impianti inefficienti.
Nel caso concreto, il collaudo del 1982 ha avuto solo carattere tecnico-amministrativo e statico. Il collaudo funzionale non è mai avvenuto, né è stata ottenuta l’autorizzazione allo scarico. L’impianto si è rivelato inidoneo allo scopo già dagli anni Ottanta, come confermano plurimi accertamenti e la stessa relazione tecnica del consorzio dei proprietari. La successiva delibera di giunta del 2015 ha ribadito la necessità del collaudo a spese dei lottizzanti.
Il Collegio accoglie invece l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla società lottizzante: le domande di condanna nei suoi confronti, involgendo rapporti di diritto privato e l’esecuzione di una convenzione, appartengono al giudice ordinario. La domanda di condanna verso il Comune rientra nella giurisdizione esclusiva, ma nel merito è infondata e non provata. Il ricorso è pertanto respinto in parte e in parte dichiarato inammissibile. Spese compensate.
Nota della Redazione
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