Revoca dell’ammonimento questorile per stalking: presupposti cumulativi del comma 5-ter (TAR Umbria n. 224 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ammonimento questorile per stalking è subordinata, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 168/2023, a due presupposti necessari e cumulativi: il decorso di almeno tre anni dall’emissione del provvedimento e la partecipazione dell’ammonito ad appositi percorsi di recupero. Tali presupposti operano anche per gli ammonimenti adottati prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, poiché il criterio è quello del tempus regit actum, applicandosi la norma ai procedimenti di revoca non ancora definiti. La revoca diviene pertanto inammissibile quando l’istante non abbia dato conto della partecipazione ai percorsi di recupero.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di un ammonimento emesso dal Questore di Perugia ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, per comportamenti persecutori verso la ex compagna. Il primo ricorso avverso tale provvedimento è stato dichiarato estinto per perenzione con decreto presidenziale non opposto.

Ritenuto mutato il quadro fattuale, il ricorrente presenta istanza di revoca. La Questura la respinge e conferma l’ammonimento, valorizzando un intervento della Volante e il timore manifestato dalla ex compagna. Il ricorrente impugna il rigetto davanti al TAR Umbria, deducendo violazione dell’art. 30 cost., dell’art. 337-ter cod. civ. e degli artt. 3, 10 e 21-quinquies della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e per travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sul comma 5-ter dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, aggiunto dalla legge n. 168/2023. La norma consente la revoca dei provvedimenti emessi ai sensi del medesimo articolo e dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, ma non prima che siano decorsi tre anni dall’emissione, valutata la partecipazione a percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

Il Tribunale ricostruisce il dibattito anteriore alla riforma. Un orientamento ammetteva la revoca in autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, al sopraggiungere di elementi nuovi idonei a dimostrare il venir meno della pericolosità dell’ammonito, ferma l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Un orientamento opposto negava la revocabilità, qualificando l’ammonimento come provvedimento ad efficacia istantanea.

Secondo il Collegio il comma 5-ter è volto proprio a superare tale incertezza, sancendo la revocabilità ma ancorandola a due parametri oggettivi: il decorso del triennio e la partecipazione ai percorsi di recupero organizzati presso i servizi del territorio. Tali limiti circoscrivono e razionalizzano il potere di revoca, rafforzando la funzione di prevenzione anticipata e dissuasione propria dell’ammonimento, a tutela della persona lesa e a garanzia dell’ammonito.

I presupposti si applicano anche agli ammonimenti preesistenti. Il criterio temporale è quello del tempus regit actum: la norma sopravvenuta disciplina i procedimenti di revoca non ancora definiti. Nel caso concreto la conclusione non muta, poiché l’istanza di revoca è stata presentata quando la disposizione era già in vigore da undici mesi. È dunque improprio invocare una applicazione retroattiva in violazione dell’art. 11 delle Preleggi.

I due presupposti sono cumulativi. Il triennio risulta ampiamente decorso, ma il ricorrente non ha comunicato alla Questura di aver partecipato ai percorsi di recupero, né ha allegato difficoltà o giustificazioni, neppure in giudizio. La revoca non sarebbe dunque stata possibile, essendo impedita dalla mancanza di uno dei requisiti di legge. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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