Permesso di soggiorno: la sopravvenienza del provvedimento rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio (TAR Lazio n. 14046 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento amministrativo richiesto, successiva alla notifica del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo, nell’ipotesi di definizione del giudizio con pronuncia di rito, liquida il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato applicando la riduzione del 50% prevista dall’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 e quella ulteriore del 50% ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il Tribunale per ottenere l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, spedita in data 21.05.2025. A seguito della notifica e del deposito del ricorso, avvenuti il 28.04.2026, la Questura aveva rilasciato il titolo richiesto. Tale circostanza, rappresentata dal ricorrente in memoria e confermata dal Ministero dell’Interno in sede di costituzione, ha indotto il Collegio a valutare la persistenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, successiva alla proposizione del ricorso, aveva determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità del silenzio. La definizione del giudizio con pronuncia di rito è stata pertanto disposta ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle condizioni in cui versa l’Amministrazione intimata.
Il Tribunale ha quindi provveduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 06.07.2026. L’istanza di liquidazione, depositata prima del provvedimento di ammissione, è stata ritenuta comunque fondata. Il Collegio ha applicato i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore indeterminabile della controversia e la complessità bassa della questione, liquidando gli importi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per un totale di € 3.613,00.
Su tale importo, il Tribunale ha applicato la riduzione del 50% prevista dall’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 per le pronunce di rito, determinando il compenso in € 1.806,50. Trattandosi di soggetto ammesso al gratuito patrocinio, è stata applicata l’ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente liquidazione definitiva della somma di € 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, con onere a carico dell’erario.
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Nota della Redazione
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