Annullato l’affidamento diretto per difetto di motivazione sull’omesso invito (TAR Calabria n. 74 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante che abbia acquisito più manifestazioni di interesse e ne inviti solo alcune è tenuta a motivare le ragioni dell’omesso invito. L’art. 50 d.lgs. n. 36/2023, nel richiamare i requisiti generali e speciali, rende applicabili i principi di cui all’art. 1 l. n. 241/1990 e l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990. La decisione di non invitare un operatore che ha regolarmente manifestato interesse costituisce deroga ai principi di imparzialità e di accesso al mercato e richiede una motivazione rafforzata. Il difetto di motivazione determina l’annullamento della determina di affidamento.
Il Fatto
Un Comune pubblica un avviso di indagine di mercato propedeutico a una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. La ricorrente, titolare di una ditta, presenta domanda di partecipazione. Non riceve alcun invito a presentare offerta e apprende informalmente di essere stata esclusa in applicazione del principio di rotazione.
Con determina n. 949 del 29 settembre 2025 il Comune dispone l’affidamento diretto del servizio a una società. La ricorrente impugna tale provvedimento davanti al TAR Calabria con due motivi. Il Comune e la controinteressata, pur evocati, non si costituiscono in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione degli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 36/2023 e l’erronea applicazione del principio di rotazione. Il Collegio lo ritiene infondato: non risulta in atti alcuna prova documentale che la ricorrente sia stata esclusa dall’invito in applicazione della rotazione. Il provvedimento di affidamento non vi fa riferimento e non possono assumere rilievo informazioni apprese informalmente da fonti non precisate.
Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 3 e 1 l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento. Il motivo è fondato. L’art. 50 d.lgs. n. 36/2023 ammette l’affidamento diretto di servizi sotto i 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori, ma impone che siano scelti soggetti con documentate esperienze pregresse, anche tra gli iscritti in elenchi o albi della stazione appaltante.
L’allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. d), definisce l’affidamento diretto come quello senza procedura di gara in cui la scelta è operata discrezionalmente, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 50 e dei requisiti generali e speciali del codice. Il richiamo a tali requisiti rende applicabili i principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 e i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 36/2023.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che sono pervenute quattro manifestazioni di interesse e che tre ditte sono state invitate a presentare l’offerta. Una di esse, quella della ricorrente, non è stata seguita dall’invito, senza che siano spiegate le ragioni dell’omissione. Il Collegio osserva che non viene in rilievo la scelta tra offerte, ma la decisione di non invitare una delle ditte che aveva manifestato interesse: ciò esige una motivazione rafforzata, costituendo deroga ai principi di imparzialità e di accesso al mercato.
In mancanza di congrua motivazione il ricorso è accolto e la determina n. 949 del 29 settembre 2025 è annullata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, non della controinteressata, che non ha avuto ruolo nel vizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.