Daspo valido ma durata decennale annullata per difetto di motivazione (TAR Lombardia n. 1003 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive può fondarsi anche su condotte di violenza, minaccia o intimidazione realizzate in un contesto spazio-temporale diverso dalla competizione, purché rispetto a essa sussista un nesso eziologico immediato, ancorché non di contemporaneità: lo sport deve costituire l’origine o il pretesto del fenomeno di pericolo per l’ordine pubblico. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento quando le finalità preventive e le esigenze di celerità, connesse al calendario delle manifestazioni, siano adeguatamente motivate. La durata del divieto, ove superi il minimo edittale nei confronti del soggetto già destinatario di precedenti misure, richiede invece una motivazione specifica: non basta il richiamo ai precedenti divieti o il ruolo di spicco nella tifoseria.

Il Fatto

Il Questore di Brescia ha emesso, in data 5 marzo 2024, un d.a.spo. ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989 nei confronti del ricorrente, vietandogli per dieci anni l’accesso a stadi, impianti sportivi e luoghi connessi a manifestazioni di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto, con estensione alle aree limitrofe, alle stazioni e alle aree di servizio autostradali. Il provvedimento muove da un episodio avvenuto il 3 marzo 2024 in un’area di servizio autostradale, dove un gruppo di tifosi, sceso dai pullman diretti a una partita di campionato, avrebbe aggredito alcuni sostenitori di altra squadra. Al ricorrente è contestata la partecipazione attiva all’aggressione.

Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, respinto con decreto del 16 maggio 2024, e ha poi impugnato davanti al TAR sia il d.a.spo. sia il decreto prefettizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dei fatti, non contestati né nel ricorso gerarchico né in quello giurisdizionale. La contestazione formulata solo in memoria, a termine per il deposito ormai scaduto, non è ammissibile: opera il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. e, comunque, i motivi nuovi non proposti in sede di ricorso gerarchico sono inammissibili nel successivo giudizio.

Nel merito, il TAR respinge la censura sull’assenza di collegamento tra il fatto e l’evento sportivo. L’art. 6 legge n. 401/1989 non richiede che la condotta si verifichi durante la manifestazione: come chiarito dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, è sufficiente un nesso eziologico immediato con la competizione. La ratio della norma è prevenire la violenza connessa agli stati emotivi delle tifoserie organizzate. Nel caso concreto, gli elementi valorizzati — la seconda sosta a breve distanza dalla prima, la discesa repentina dal pullman e la direzione immediata verso l’autobus avversario — dimostrano che i tifosi erano in quel luogo proprio perché diretti a una partita e che la ragione dello scontro risiedeva nella rivalità sportiva.

È infondata anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva della misura, in vista di un incontro calendarizzato a pochi giorni di distanza, giustificano la deroga all’art. 7 legge n. 241/1990, come motivato dal Questore. Né è ravvisabile la dedotta disparità di trattamento, mancando la prova rigorosa dell’identità delle situazioni. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato quale diversa determinazione sarebbe derivata dal contraddittorio.

È invece fondato il motivo sulla durata. La cornice edittale applicabile, per il soggetto già destinatario di precedenti divieti, va da cinque a dieci anni. Questore e Prefetto hanno applicato il massimo edittale senza spiegare perché, in quello specifico caso, la misura massima fosse congrua, non potendosi desumere tali ragioni dal solo richiamo ai precedenti divieti o al ruolo di spicco nella tifoseria.

Il Collegio rigetta infine la censura sulla genericità dei luoghi e delle discipline: l’individuazione delle aree e la scelta di estendere il divieto ad altri sport rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione. In accoglimento parziale, i provvedimenti sono annullati nella parte in cui prevedono una durata superiore ai cinque anni, con facoltà per l’Amministrazione di rideterminarsi, entro sessanta giorni, con congrua motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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