Accesso agli atti: cessazione della materia per evasione tardiva e soccombenza virtuale (TAR Campania n. 469 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta evasione dell’istanza di accesso agli atti, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, per la piena soddisfazione dell’interesse ostensivo che aveva giustificato il gravame avverso il silenzio diniego. Il difetto di una pronuncia di merito sull’an debe non preclude la regolazione delle spese. Queste si liquidano secondo la regola della soccombenza virtuale e restano a carico dell’amministrazione che, lasciando maturare il silenzio, ha reso necessario il ricorso, in solido con l’eventuale altra amministrazione resistente. Alla condanna segue la restituzione del contributo unificato nella misura di quanto effettivamente versato.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva presentato istanza di utilizzazione provvisoria indicando tra le preferenze un liceo della città. Dal proprio punteggio riteneva fondato l’esito positivo della richiesta. Apprendeva invece che l’U.S.R. Campania, con provvedimento di rettifica, aveva assegnato una cattedra presso la stessa sede a una docente con punteggio inferiore.
Per chiarire le ragioni di tale assegnazione la ricorrente inoltrava all’Ufficio, il 26.09.2025, un’articolata istanza di accesso agli atti, individuando i documenti richiesti e l’interesse giuridico sottostante. L’istanza non riceveva alcun riscontro, con conseguente formazione del silenzio diniego. Di qui il ricorso, notificato e depositato, per la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna alla consegna in trenta giorni. Nel corso del giudizio l’amministrazione provvedeva alla consegna della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che entrambe le parti concordano sull’intervenuta evasione dell’istanza di accesso. La documentazione è stata trasmessa dopo la proposizione del ricorso. L’interesse ostensivo che aveva determinato l’iniziativa processuale risulta così integralmente soddisfatto.
Su questa premessa il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non implica alcun accertamento sul merito dell’originario diniego, che resta assorbito dal venir meno dell’interesse alla decisione.
Il profilo di maggiore interesse riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. Pur non essendovi una pronuncia di accoglimento né di rigetto, si valuta l’esito che il giudizio avrebbe ragionevolmente avuto. L’amministrazione aveva lasciato maturare il silenzio su un’istanza coerente con la l. 241/1990 e ha provveduto solo dopo la notifica del ricorso.
Tale condotta è sufficiente a fondare la condanna alle spese. Le amministrazioni resistenti sono condannate in solido al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite liquidati in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Il Collegio dispone altresì la restituzione del contributo unificato nella misura di quanto effettivamente versato.
La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa. Il criterio seguito conferma un indirizzo consolidato: chi si avvale dell’accesso per tutelare una propria situazione giuridica non sopporta i costi di un giudizio reso necessario dall’inerzia della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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