Silenzio-inadempimento e sopravvenuta carenza di interesse nella concessione del gas (TAR Lombardia n. 951 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di riequilibrio del rapporto concessorio non si sana per il fatto che l’ente, in pendenza di giudizio, avvii tardivamente un procedimento, attivi un consulente ed esprima una relazione. Tuttavia, ove nelle more sia intervenuto un accordo sulla determinazione del nuovo canone, l’interesse del ricorrente alla decisione giurisdizionale viene meno e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, lett. c), c.p.a. La compensazione delle spese consegue all’accordo processuale delle parti ex art. 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di procedura di gara ex d.lgs. n. 164/2000, il Comune ha affidato a una società la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con contratto scaduto all’1.8.2022. Non essendo stata bandita la gara d’ambito (ATEM), la società ha proseguito la gestione in forza della proroga ex lege di cui all’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, alle medesime condizioni pattuite.
Con istanza del 22.12.2023 la concessionaria ha chiesto al Comune l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone concessorio, lamentando il forte squilibrio sinallagmatico. Dopo solleciti e incontri senza esito, il Comune non ha riscontrato l’istanza. La società ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente all’avvio del procedimento di rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso investe la mancata conclusione del procedimento entro il termine di trenta giorni dall’istanza, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. La ricorrente deduceva la violazione degli obblighi di buona fede e leale collaborazione ex artt. 1206, 1337 e 1375 cod. civ., nonché del principio di equilibrio economico-finanziario della concessione.
Il Comune si è costituito con atto di mera forma, salvo poi comunicare, il 9.4.2025, l’incarico a un consulente di supporto per la delibazione dell’istanza. La trattazione è stata rinviata, nell’accordo delle parti, dalla camera di consiglio del 30.4.2025 a quella del 22.10.2025.
Nelle more il procedimento è proseguito: il 16.6.2025 l’ente ha trasmesso alla società la relazione del tecnico incaricato, chiedendo un riscontro per fissare un incontro. Nel corso dell’udienza camerale le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla determinazione del nuovo canone, chiedendo al Tribunale di provvedere con spese compensate.
Il Collegio ha così dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a., disponendo la compensazione delle spese di lite come da richiesta delle parti. La pronuncia si fonda sul venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’intervenuto soddisfacimento sostanziale della pretesa, pur a fronte della condotta inizialmente inadempiente dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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