Accertamento versamento quota ridotta e cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 6001 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. n. 95/2025 non può essere pronunciata su semplice richiesta del ricorrente, ma presuppone la comunicazione al tribunale amministrativo, da parte della regione interessata, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta. La sola dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; ove la regione non abbia effettuato tale comunicazione, il ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripiano va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici, operante nel territorio della Regione Abruzzo, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione regionale DPF/121 del 13 dicembre 2022, nonché gli atti ministeriali e gli accordi statali connessi, concernenti gli adempimenti attuativi della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 e le conseguenti modalità di ripiano.

La società ricorrente ha altresì gravato le deliberazioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali abruzzesi (ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, ASL 03 Pescara e ASL 04 Teramo), aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato relativo ai dispositivi medici per il medesimo periodo, funzionale all’assoggettamento degli operatori economici al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la società ricorrente, con memoria depositata il 13 febbraio 2026, ha chiesto che fosse dichiarata, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

La norma invocata — introdotta per definire la procedura agevolata di ripiano delle eccedenze di spesa per dispositivi medici — subordina la declatoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, alla duplice condizione del decorso del termine di trenta giorni e dell’accertamento, da parte di regioni e province autonome, dell’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta. Tali provvedimenti devono essere pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio.

Il Tribunale evidenzia che la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere adottata solo a seguito di tale comunicazione da parte della Regione. Nel caso di specie, la Regione Abruzzo non ha dichiarato l’avvenuto versamento dell’importo dovuto dalla società ricorrente, né ha trasmesso al Collegio i provvedimenti di accertamento del pagamento.

Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento — anche secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente — determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La mancata prova dell’integrale adempimento dell’obbligo restitutorio rende, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo configurarsi alcun residuo vantaggio per la società ricorrente dalla decisione nel merito.

Il Collegio dichiara, quindi, l’improcedibilità del ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite, trattandosi di esito processuale non dipendente dalla soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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