La sospensione per obbligo vaccinale non legittima la detrazione dell’anzianità (TAR Lazio n. 4445 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del DL n. 44/2021, come interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale, costituisce disposizione di carattere speciale e di stretta interpretazione, che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione anti-SARS-CoV-2 la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa. Tale norma non si presta a giustificare ulteriori conseguenze penalizzanti, quali la detrazione dell’anzianità di servizio, essendo gli effetti della sospensione limitati alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. È pertanto illegittimo il provvedimento che estenda gli effetti del periodo di sospensione ad altri istituti, in primis quelli contributivi e di carriera, con conseguente sterilizzazione delle giornate relative. La domanda di ostensione documentale è infondata quando l’Amministrazione deduca, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza della documentazione richiesta, gravando sulla parte istante l’onere di dimostrare l’esistenza o la detenzione del documento.

Il Fatto

Un Graduato Capo dell’Esercito Italiano, rimasto non vaccinato contro il SARS-CoV-2, veniva sospeso dal servizio con provvedimento del 12 gennaio 2022 e, successivamente, con decreto del 17 febbraio 2023, l’Amministrazione disponeva la detrazione dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione, pari a settantadue giorni. Il militare impugnava sia il provvedimento di sospensione sia quello di detrazione dell’anzianità, unitamente agli atti presupposti e alle circolari e direttive regolanti la verifica del dovere vaccinale, chiedendo altresì l’ostensione dei cedolini paga dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.

Il ricorso, articolato in cinque motivi, era affidato a censure di violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza e questioni di legittimità costituzionale ed unionale. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, depositando i cedolini paga di gennaio e maggio 2022 e dichiarando inesistenti quelli relativi ai mesi richiesti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile quanto all’impugnativa del provvedimento di sospensione dal servizio, notificato al militare il 14 gennaio 2022, mentre il ricorso era stato notificato solo il 4 aprile 2023, ben oltre il termine perentorio di decadenza. Tale declaratoria precludeva l’esame delle censure relative e delle richieste di rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’UE.

Quanto alla detrazione dell’anzianità, tempestivamente impugnata, il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento, valorizzando la natura di disposizione speciale di stretta interpretazione dell’art. 4-ter del DL n. 44/2021, che la Consulta ha configurato come punto di equilibrio tra valori fondamentali costituzionalmente garantiti.

La norma, nel prevedere la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa quale unica conseguenza della mancata vaccinazione, non può giustificare effetti ulteriori e penalizzanti. Il Collegio ha condiviso l’indirizzo secondo cui la portata letterale della disposizione limita le conseguenze alla mancata percezione della retribuzione, con illegittimità di ogni altra estensione, quali la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. L’eventuale estensione si risolverebbe in una indebita incisione dei diritti del militare nell’ambito del rapporto d’impiego.

Quanto alla domanda di ostensione dei cedolini paga, il Collegio l’ha respinta, aderendo all’orientamento per cui l’esistenza o la detenzione del documento è elemento costitutivo del diritto di accesso, la cui dimostrazione grava sulla parte istante, senza possibilità di ricorrere a mere supposizioni. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva dedotto l’inesistenza della documentazione sotto la propria responsabilità, senza che il ricorrente fornisse elementi idonei a superare tale allegazione. Il ricorso è stato quindi accolto solo limitatamente all’impugnazione della detrazione dell’anzianità, con annullamento del relativo provvedimento e degli atti presupposti, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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