Ottemperanza per la carta del docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, non dalla spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 3965 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorso il quale è proponibile il ricorso per l’ottemperanza avverso il mancato adempimento dell’amministrazione, decorre dalla notifica del titolo esecutivo e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. La spedizione in forma esecutiva, infatti, non è più requisito necessario per l’esecuzione delle sentenze dopo le modifiche apportate dalla c.d. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. L’importo riconosciuto per la carta del docente è dovuto al valore nominale, senza maggiorazioni per interessi, ai sensi dell’art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.
Il Fatto
Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il diritto dei ricorrenti all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, al valore nominale e senza interessi. La sentenza, prodotta in copia informatica con asseverazione di conformità e notificata al Ministero, era divenuta definitiva. I ricorrenti lamentavano la mancata esecuzione della porzione di giudicato da parte dell’amministrazione, che non aveva provveduto all’accredito della somma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della procedibilità del ricorso, verificando la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La Corte ha chiarito che la nozione di “titolo esecutivo” richiamata da tale norma deve intendersi riferita all’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione va distinta dalla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 c.p.c., che costituiva requisito necessario per l’esecuzione delle sentenze secondo il rito civile ma che, dopo le modifiche della c.d. Legge Cartabia, non è più richiesta. Il termine di 120 giorni, pertanto, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, non risultando eseguita la parte di giudicato di interesse. Il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta. Questi avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro sessanta giorni all’adempimento, anche tramite un funzionario delegato, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
La domanda di interessi è stata respinta, in quanto già rigettata dal giudice ordinario e in quanto l’importo, ai sensi dell’art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016, è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno in caso di utilizzo nell’anno successivo a quello di erogazione, in conformità al precedente richiamato del TAR Lombardia n. 1768/2025.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, e liquidate in misura contenuta, tenuto conto del valore della controversia e della natura stereotipata delle attività difensive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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