Demolizione di sbancamento senza titolo è misura reale dovuta dal proprietario (TAR Calabria n. 79 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di sbancamento e terrazzamento del terreno, finalizzati al miglioramento dell’accesso al fondo, rientrano nella nozione di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, e sono pertanto subordinati al permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce misura di natura reale, con funzione ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, e per la sua valida adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario, non partecipando dei caratteri delle sanzioni in senso stretto. La pretesa inesigibilità dell’adempimento per difetto di possesso del bene e la mancata imputabilità soggettiva dell’inottemperanza non incidono sulla legittimità dell’ingiunzione, ma rilevano unicamente nella successiva fase sanzionatoria, relativa alla sanzione pecuniaria e all’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un fondo di circa 15 ettari in zona collinare, ricadente all’interno del Parco dell’Aspromonte, pervenuto loro per successione testamentaria. A seguito di segnalazione del Corpo Forestale, in data 11 aprile 2018 i tecnici comunali accertavano l’esecuzione sine titolo di lavori di sbancamento finalizzati al miglioramento dell’accesso al fondo e alla creazione di nuovi terrazzamenti, oltre alla realizzazione di una recinzione di confine.

I ricorrenti deducevano che le opere erano state eseguite da terzi su una particella limitrofa, con sconfinamento sulla loro proprietà, e che essi erano stati di fatto spogliati del possesso dell’area. Il Comune di Condofuri adottava quindi l’ordinanza di demolizione, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi ai responsabili dell’abuso e ai ricorrenti quali comproprietari. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso, temendo l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale per l’eventuale inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due censure: la genericità delle indicazioni sulle opere di ripristino e la pretesa inesigibilità dell’ordine demolitorio, per non avere i ricorrenti la disponibilità materiale dell’area.

Sul primo profilo, il TAR osserva che la questione attiene alla esecuzione del provvedimento e non alla sua validità. L’ordinanza reca la descrizione puntuale delle opere abusive, individuate nei lavori di sbancamento e terrazzamento, e tale descrizione costituisce l’unico presupposto fattuale richiesto per la legittimità del provvedimento.

Il Collegio qualifica poi le opere come nuova costruzione, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, che definisce tali gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica non rientranti nelle categorie precedenti, e l’art. 10 del medesimo d.P.R., che li subordina al permesso di costruire. Lo sbancamento e il terrazzamento realizzano una trasformazione di notevole impatto, anche ambientale, sicché il Comune ha legittimamente ordinato il ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Sul secondo profilo, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ordine di demolizione è misura di natura reale e ripristinatoria, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario perché non partecipa dei caratteri delle sanzioni in senso stretto. Vengono citate Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7168 del 2024, Cons. Stato, Sez. VII, n. 10115 del 2023 e n. 237 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI, n. 8283 del 2020 e n. 6446 del 2020.

Partecipano invece della natura sanzionatoria la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale ex comma 5, quali apparati sanzionatori dell’illecito omissivo propter rem. Solo in tale fase il proprietario può invocare l’assenza di colpa, se dimostra di non avere avuto la disponibilità del bene e di avere assunto serie iniziative per il recupero del possesso, secondo Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 16 del 2023.

Nel caso concreto, grava sul proprietario l’onere di vigilare sull’area e di attivarsi per riacquisirne il possesso. L’ordinanza è quindi legittima e il ricorso è rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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