Diniego cittadinanza fondato su unico episodio contravvenzionale non adeguatamente motivato (TAR Lazio n. 13985 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione può attribuire rilievo, ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche a vicende penali non sfociate in sentenza irrevocabile di condanna e a fatti diversi dalle cause ostative tipizzate dall’art. 6 della medesima legge. Tuttavia, l’ampiezza della discrezionalità impone che la motivazione del diniego dia adeguatamente conto delle ragioni per cui il precedente valorizzato sia ritenuto concretamente sintomatico di una non compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Tale onere motivazionale assume particolare rilievo quando il diniego sia fondato su un unico episodio concernente una fattispecie contravvenzionale, come quella prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il mero richiamo del procedimento penale, senza alcuna considerazione sulle concrete modalità della vicenda, è inidoneo a sorreggere il diniego e determina l’annullamento per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 19.11.2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 28.2.2025, respingeva la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente, motivando il diniego esclusivamente sulla base di un procedimento penale emerso a suo carico per il reato di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (mancata esibizione del documento di identificazione). Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria. Nel corso del giudizio, depositava la sentenza del Tribunale di Bari del 19.1.2026 che disponeva il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la concessione della cittadinanza costituisce atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e da uno status illesae dignitatis del richiedente. La residenza legale per il periodo minimo rappresenta solo un presupposto per proporre la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle prospettive di ottimale inserimento del soggetto nel contesto sociale. Il sindacato del giudice si estende però alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

Quanto all’onere motivazionale, la giurisprudenza precisa che l’ampiezza e la profondità dell’obbligo devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla circostanza che sia stato commesso a distanza di tempo dall’istanza. Nel caso di sentenza penale passata in giudicato l’intensità dell’obbligo motivazionale può essere minore rispetto a quella richiesta in presenza di una mera notizia di reato, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta affetto dai dedotti vizi. L’Amministrazione ha fondato il giudizio negativo esclusivamente sul procedimento penale per la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ritenendo tale circostanza di per sé sola ostativa all’accoglimento dell’istanza. Il decreto si limita al mero richiamo del procedimento penale, senza sviluppare alcuna considerazione sulle concrete modalità della vicenda e sulle ragioni per cui la stessa sarebbe idonea a esprimere una stabile inaffidabilità del ricorrente o una non compiuta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.

La Corte valorizza inoltre la sentenza penale prodotta in giudizio, dalla cui motivazione emerge che la contestata violazione è maturata in un contesto nel quale il ricorrente aveva successivamente esibito il documento richiesto, circostanza valorizzata dal giudice penale per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità. Tale elemento, pur non incidendo sulla legittimità del provvedimento gravato, evidenzia profili fattuali che avrebbero richiesto un apparato motivazionale maggiormente approfondito ove il Ministero avesse inteso attribuire alla vicenda valore decisivo. Accolto il ricorso, il diniego è annullato e l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione complessiva del richiedente, esplicitando adeguatamente le ragioni dell’eventuale nuovo diniego.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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