Controllo spese elettorali: regolarità del consuntivo della lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 82 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sul consuntivo delle spese elettorali previsto dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 è unitario e investe congiuntamente il rispetto del limite massimo di spesa, la riferibilità delle voci al periodo di campagna elettorale, la conformità delle stesse alle tipologie ammesse e l’idonea documentazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, mentre alle Sezioni regionali della Corte dei conti spetta la verifica sulle spese di partiti, movimenti e liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha esaminato il conto consuntivo presentato dalla lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia tenutesi l’8-9 giugno 2024 e, al turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. L’istruttoria è stata avviata con richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale e si è articolata in successive note istruttorie con cui il Collegio ha chiesto integrazione documentale.
Il conto consuntivo della lista è pervenuto entro il termine di legge, fissato al 29 agosto 2024 in ragione dei quarantacinque giorni decorrenti dall’insediamento del Consiglio comunale. Il Collegio ha quindi verificato i profili di regolarità richiesti dalla normativa di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto i limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, quantificati in un euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo è demandato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali, in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio opera una netta ripartizione di competenze: il controllo sulle spese delle liste spetta alla Corte dei conti, mentre quello sui singoli candidati è attratta alla competenza del Collegio di Garanzia Elettorale di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993. La verifica si sviluppa lungo quattro direttrici: rispetto del limite massimo, conformità e riferibilità temporale delle spese, regolarità della documentazione e indicazione delle fonti di finanziamento.
Quanto all’obbligo di deposito, il Collegio afferma che esso riguarda tutte le liste partecipanti, anche in assenza di spese o finanziamenti, con assolvimento mediante dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, con conseguente obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la lista ha sostenuto spese per complessivi 9.800,00 euro, articolate nelle voci dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 e comprensive del 30% a forfait di cui all’art. 11, comma 2. Le fonti di finanziamento, pari allo stesso importo, derivano da contributi dei candidati e da contributi volontari di sostenitori. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del consuntivo sotto tutti i profili esaminati.
Nota della Redazione
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