Omessa sbarratura in cartella clinica e interruzione del nesso di causalità da errore collettivo dei sanitari (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 56 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per colpa grave del sanitario, la mera omissione del segno convenzionale di prosecuzione della terapia (sbarratura obliqua) sulla cartella clinica, pur se formalmente censurabile, non integra gli estremi della colpa grave quando dalla documentazione risulti inequivocamente la prescrizione del farmaco e l’assenza di indici di sospensione. L’eventuale errore interpretativo del personale medico e infermieristico di turno nei giorni successivi, che non abbia esperito alcun tentativo di verifica o di contatto con il prescrittore, costituisce fatto umano idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso. La sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito erariale deve pertanto essere esclusa in via prioritaria, con assorbimento delle questioni relative all’elemento soggettivo e alle eccezioni di rito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio un medico ospedaliero, chiedendone la condanna al pagamento di € 128.000,00 in favore dell’ASL, quale danno patrimoniale derivante dalla liquidazione di € 160.000,00 all’erede di una paziente deceduta. Si contestava al sanitario la grave negligenza per l’omessa indicazione sulla cartella clinica della somministrazione del farmaco anticoagulante, prescritto per le giornate del 16, 17 e 18 ottobre 2015, omissione ritenuta causa del decesso della paziente, avvenuto per embolia polmonare. La difesa del convenuto aveva eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dei termini di cui alla legge n. 24/2017, la prescrizione dell’azione, nonché l’assenza di colpa grave, invocando anche il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo di poter esaminare la causa nel merito, assorbendo le pregresse questioni di rito e la richiesta istruttoria. L’analisi si è pertanto concentrata direttamente sulla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento erariale.
Dall’esame della documentazione clinica è emerso che sulla scheda medica relativa ai giorni 16–20 ottobre 2015 era chiaramente indicata la prescrizione olografa del farmaco, con l’orario di somministrazione e la firma del medico, sebbene mancante della barra convenzionale per le giornate indicate. Il Collegio ha osservato che la circostanza dell’assenza della doppia sbarra di sospensione e la presenza dell’intera prescrizione avrebbero dovuto indurre il personale infermieristico e medico di turno a un più approfondito controllo, tanto più che il medico aveva indicato l’orario della somministrazione.
La Corte ha ritenuto che l’errore collettivo di tutti i sanitari e infermieri presenti nei giorni successivi, i quali si sono limitati a considerare la mancanza della sbarratura senza tentare di contattare il medico prescrittore, costituisse un fatto umano idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del convenuto e l’evento morte. Tale interpretazione ha comportato l’esclusione dell’elemento oggettivo dell’illecito, rendendo superfluo l’esame di quello soggettivo. La domanda è stata conseguentemente respinta.
In ordine alle spese processuali, il Collegio, richiamando il recente indirizzo della Cassazione, ha ritenuto di liquidare gli oneri difensivi a carico dell’Amministrazione nella misura di € 5.000,00, comprensiva di spese forfettarie, IVA e CPA, commisurandoli ai parametri del D.M. n. 55/2014, al fine di evitare un successivo giudizio per l’eccedenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.