Caducazione status equiparato comporta cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. II App. n. 87 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta caducazione, ad opera del giudice amministrativo, dello status di equiparato alle vittime del dovere che costituiva il presupposto della pretesa pensionistica integra il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e determina la cessazione della materia del contendere. La cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e precisino al giudice conclusioni conformi. Il difetto originario o sopravvenuto del presupposto di fatto della domanda rende improduttiva la decisione sul merito e giustifica, in tale evenienza, la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Una vedova di un militare deceduto per patologia contratta per causa di servizio aveva chiesto al giudice contabile di primo grado la riliquidazione della pensione indiretta secondo il sistema dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dall’art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010. La pretesa si fondava sullo status di equiparato alle vittime del dovere riconosciuto al coniuge in applicazione dell’art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005, in esecuzione di una precedente pronuncia del giudice amministrativo. Il ricorso era stato respinto, sul rilievo che il trattamento di attività spetta alle sole vittime del dovere in senso stretto e non anche agli equiparati.
La vedova ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010 in rapporto all’art. 1, commi 562 e seguenti, della legge n. 266/2005, e sostenendo che gli equiparati costituirebbero una specie, e non un genere diverso, delle vittime del dovere.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza amministrativa posta a base della pretesa, ha escluso lo status di equiparato alle vittime del dovere in capo al coniuge defunto. Il giudice amministrativo ha ribadito che per il riconoscimento di tale status non basta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, occorrendo particolari condizioni, connotate da circostanze straordinarie e da eventi ulteriori rispetto al rischio tipico del servizio.
Preso atto di tale sopravvenienza, la difesa dell’appellante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il presupposto della domanda di calcolo della pensione secondo il sistema invocato. Alla richiesta ha aderito il Ministero della Difesa.
La Corte ha accolto l’istanza, richiamando il principio per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino al giudice conclusioni conformi. Nel caso concreto tale presupposto è integrato dalla caducazione giudiziale dello status che sorreggeva la pretesa.
La pronuncia del giudice amministrativo, intervenuta nelle more del giudizio pensionistico, ha quindi reso improduttiva ogni decisione sul merito dell’appello. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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