Pensione privilegiata militare: nesso causale escluso dal parere del CML (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 57 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, le infermità possono considerarsi dipendenti dal servizio, ai fini della pensione privilegiata, solo se derivate da fatti di servizio e se questi si pongono come causa o concausa efficiente e determinante. Il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità non è di per sé ostativo, purché sia provato che l’attività svolta abbia causato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento. Nel giudizio pensionistico risulta dirimente l’accertamento medico-legale sul nesso causale. Quando il collegio medico-legale incaricato dal giudice, dopo ampia motivazione, esclude il ruolo patogenetico del servizio, il ricorso deve essere respinto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, presentava istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide cervicale e lombare, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. La C.M.O. di Milano la riteneva ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A; il Comitato di verifica, con parere negativo, la escludeva invece dipendente da causa di servizio, richiamando precedenti pareri dello stesso tenore. L’Amministrazione si pronunciava negativamente anche sulla spettanza dell’equo indennizzo.

Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, deducendo di aver svolto attività di particolare gravosità e di aver subito un incidente stradale in servizio. L’Amministrazione chiedeva il rigetto, in conformità ai pareri dell’organo tecnico competente. Il Giudice disponeva consulenza tecnica, affidando al Collegio medico-legale del Ministero della Difesa il quesito sulla dipendenza delle infermità dal servizio prestato e sulla loro ascrivibilità di categoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina del Testo unico in materia di pensioni. Perché le infermità rilevino ai fini del trattamento privilegiato occorre che derivino da fatti conseguenti all’adempimento degli obblighi di servizio, purché questi si siano posti come causa ovvero concausa efficiente e determinante. Il nesso si configura quando il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato.

Da qui il principio per cui anche il carattere endogeno-costituzionale dell’infermità, o la predisposizione organica del soggetto, non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto, qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità o in un suo particolare aspetto, abbia causato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento. La Corte richiama sul punto Sez. Sardegna n. 133/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata.

Su tale base, il Giudice qualifica come dirimente l’accertamento di natura medico-legale inerente alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e il servizio. Il Collegio medico-legale incaricato ha esaminato la documentazione in atti e quella successivamente acquisita, nonché le osservazioni del ctp, poi riproposte dalla difesa nelle note autorizzate.

Il CML ha ritenuto che il servizio prestato per la maggior parte della durata complessiva — quale Operatore Informatico presso il Reggimento Paracadutisti e presso il Gruppo di impiego cronologicamente prevalente — presentasse caratteristiche di minima rilevanza patogenetica. Non risultano documentate circostanze di lavoro o eventi significativamente eccedenti gli ordinari compiti di istituto, né elementi oggettivi sufficienti sulla effettiva durata e frequenza delle attività di maggiore capacità patogena nei confronti del rachide. Il Collegio ha concluso che l’infermità deve più verosimilmente ascriversi a generici fattori eredo-costituzionali e a meccanismi degenerativi, confermando i pareri già in atti.

Il quadro così delineato presenta elementi di univocità tali da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori: la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dalla difesa è quindi disattesa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e della peculiarità del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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