Responsabilità contabile del manutentore per appropriazione di somme pubbliche (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 197 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa per danno erariale sussistono anche nei confronti del dipendente di una società privata appaltatrice di un servizio pubblico, quale è il manutentore delle macchine emettitrici di biglietti, quando costui si appropri di somme di pertinenza dell’ente pubblico, integrando il rapporto di servizio in senso lato. Determinante non è la natura pubblica o privata del titolo, ma la destinazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie impiegate. L’elemento soggettivo del dolo è ravvisabile quando gli artifici fraudolenti posti in essere presuppongano una volontà esclusivamente finalizzata all’illecita appropriazione del denaro. Il danno all’immagine non è configurabile in presenza di funzioni meramente esecutive, di un rapporto solo indiretto con la pubblica amministrazione e di un unico trafiletto di stampa.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio un tecnico manutentore dipendente di una società appaltatrice del servizio di manutenzione delle macchine emettitrici di biglietti (MEB), chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale in favore della società di trasporto pubblico, soggetto in house del Comune di Roma.

Il danno contestato ammontava a complessivi euro 24.236,87, di cui euro 19.236,87 a titolo di danno patrimoniale diretto per indebita apprensione di somme pubbliche ed euro 5.000,00 per danno all’immagine da reato contro la pubblica amministrazione. La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, a valle di un procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento per il reato di peculato, con condanna a due anni di reclusione e confisca. Il convenuto non si è costituito in giudizio. Una società ha spiegato intervento ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente intimato. Ha poi dichiarato inammissibile l’intervento della società di trasporto, per mancanza della prova del perfezionamento della notifica dell’atto di intervento alle parti del processo, come richiesto dall’art. 85 c.g.c.

Sul piano della giurisdizione la Sezione ha ricostruito i presupposti della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale attuale e concreto, nesso di causalità, elemento psicologico del dolo o della colpa grave e rapporto di servizio con l’ente pubblico. Ha richiamato l’orientamento del giudice contabile e quello delle Sezioni Unite civili n. 4511 del 2006, alla luce del quale rileva la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie, a prescindere dal titolo in base al quale la gestione è svolta.

Nel merito il Collegio ha aderito alla tesi della Procura quanto alla prima posta di danno, confermata dalla documentazione istruttoria, dalle relazioni aziendali e dalla sentenza penale di patteggiamento. Il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 19.236,87, al netto della somma già confiscata in sede penale.

Il Collegio ha invece escluso il danno all’immagine, valorizzando le funzioni meramente esecutive del convenuto, il suo rapporto solo indiretto con la pubblica amministrazione e l’esistenza di un solo trafiletto di stampa. Quanto al rapporto di servizio, in assenza di difese, esso è stato desunto dalla qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al convenuto e da lui condivisa nel patteggiamento.

Sul nesso di causalità e sull’elemento soggettivo, la Sezione ha ritenuto il danno imputabile al comportamento doloso del convenuto, dovendosi ravvisare il dolo nel combinato disposto dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e dell’art. 21 d.l. n. 76/2020. La domanda attrice è stata pertanto accolta parzialmente, con condanna al pagamento di euro 19.236,87, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *