Silenzio della Prefettura sull’attestazione di indisponibilità del datore di lavoro (TAR Lombardia n. 861 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Prefettura non è tenuta, in assenza di una norma che lo imponga, a rilasciare al lavoratore extracomunitario un’attestazione dell’indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione, finalizzata alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il rilascio presupporrebbe un accertamento delle cause della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno che esula dalle competenze e dai doveri dell’Amministrazione. La sopravvenuta negazione, in corso di giudizio, del permesso per attesa occupazione consuma l’interesse al ricorso avverso il silenzio, rendendo improcedibile la domanda di condanna a provvedere. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è infondata, difettando sia l’illegittimo silenzio sia la prova del pregiudizio.

Il Fatto

Il ricorrente è entrato in Italia il 5.11.2023 con regolare visto, rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro subordinato emesso in suo favore dalla Prefettura su istanza della società promittente datrice di lavoro, che però non lo ha poi assunto. Trascorsi più di dieci mesi, il ricorrente ha inviato alla società una comunicazione di disponibilità a iniziare l’attività lavorativa e, il 19.11.2024, ha chiesto alla Prefettura di essere convocato per ottenere una dichiarazione del responsabile dello Sportello unico per l’immigrazione attestante l’indisponibilità del datore di lavoro, al fine di richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso avverso il silenzio, notificato il 28.5.2025 e depositato il 10.6.2025, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere e il risarcimento del danno da ritardo. La Prefettura si è costituita rappresentando che la società aveva presentato 162 istanze di nulla osta e che, all’esito delle verifiche sulla veridicità delle asseverazioni, il nulla osta del ricorrente era stato revocato il 10.2.2024, con notifica al solo datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda di condanna a provvedere. L’istanza del ricorrente mirava al rilascio di una dichiarazione che attestasse l’indisponibilità del datore di lavoro, al dichiarato fine di ottenere il permesso per attesa occupazione, che costituisce il bene della vita perseguito. In corso di giudizio la Prefettura ha espressamente negato il rilascio di tale permesso.

Con tale condotta l’Amministrazione ha sostanzialmente risposto all’istanza, respingendola. L’affermazione di non spettanza del permesso per attesa occupazione costituisce un’implicita ma inequivocabile manifestazione di volontà di non rilasciare l’attestazione richiesta, che era finalizzata proprio a quel permesso. È pertanto venuto meno l’interesse a una pronuncia di condanna, perché la Prefettura vi ha già provveduto: la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il difetto di interesse opera anche sotto un ulteriore profilo. L’attestazione, quand’anche rilasciata, sarebbe inutile, poiché il ricorrente non potrebbe conseguire lo scopo per cui l’aveva richiesta, essendogli stato negato il permesso per attesa occupazione.

Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata. Non vi è stato alcun illegittimo silenzio, poiché la Prefettura non era affatto tenuta a rilasciare l’attestazione: nessuna norma di legge glielo imponeva. Una simile dichiarazione presupporrebbe, inoltre, un preliminare accertamento delle cause della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, attività che esula dalle competenze e dai doveri dell’Amministrazione.

In ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dei danni lamentati in modo del tutto generico, né ha offerto gli elementi indispensabili per una liquidazione equitativa. Il ricorso è quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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