Annullato il decreto Galloni senza intesa con la Regione: illegittima la soppressione dei posteggi a rotazione (TAR Lazio n. 13497 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per omessa intesa con la Regione, il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 (c.d. decreto Galloni) nella parte in cui regolamenta l’esercizio del commercio su aree pubbliche in una fascia di rispetto dai beni culturali. Tale decreto deve essere ascritto all’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, norma che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2015, richiede la leale collaborazione tra Stato e Regioni. L’atto amministrativo emanato in applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima è affetto da invalidità derivata, con efficacia retroattiva. Ne consegue l’annullamento degli atti comunali di pianificazione che abbiano disposto la soppressione di posteggi sulla base del predetto vincolo, ma non l’illegittimità della messa a gara delle concessioni, imposta dal diritto dell’Unione europea.

Il Fatto

Gli operatori commerciali, esercenti su aree pubbliche con posteggi a rotazione per la vendita di bibite e sorbetti nel territorio del I Municipio di Roma Capitale, hanno impugnato il Piano del Commercio e gli atti applicativi che ne disponevano la cessazione al 31 dicembre 2025. Il piano aveva dichiarato incompatibili numerose postazioni, in gran parte per il contrasto con il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 (c.d. decreto Galloni), che vieta l’installazione di strutture commerciali in determinate aree centrali della città. Gli esercenti contestavano la legittimità del decreto, la mancata proroga delle concessioni e i vizi istruttori del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il primo motivo, con cui gli operatori chiedevano la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2032 ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 214/2023. Il presupposto della norma, ossia un procedimento di rinnovo ancora pendente, manca, essendo stato concluso nel 2021 con l’annullamento in autotutela degli atti di avvio, la cui legittimità è stata confermata dal Consiglio di Stato. Trovano invece applicazione il comma 6 della medesima disposizione e i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021 sulla necessità di procedure selettive per l’assegnazione delle risorse scarse.

Il Collegio ha accolto il secondo motivo, ravvisando un vizio di legittimità del c.d. decreto Galloni. Questo decreto, pur richiamando gli artt. 10, 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, ha in realtà esercitato la funzione di regolare l’uso commerciale dei beni culturali, materia disciplinata in via speciale dall’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004. Tale norma, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 140 del 2015, incide su competenze concorrenti e residuali delle Regioni, rendendo necessaria l’intesa con questi enti. Il vizio non risulta sanato da un’intesa sopravvenuta, non essendo stato rinvenuto agli atti il protocollo richiamato dalla difesa comunale.

La fondatezza della censura comporta l’annullamento del decreto ministeriale nei limiti in cui regolamenta il commercio nella fascia di rispetto e dei provvedimenti comunali che hanno dichiarato l’incompatibilità delle postazioni in applicazione di tale vincolo. Il Tribunale ha invece respinto le ulteriori doglianze, ritenendo rinnovata e adeguata l’istruttoria svolta dall’Amministrazione nelle conferenze dei servizi, e ha precisato che la pronuncia non si estende alle parti del piano non raggiunte dalla censura accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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