Trasferimento d’autorità del militare e discrezionalità organizzativa della Forza Armata (TAR Lombardia n. 1170 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del personale militare è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, finalizzato a soddisfare esigenze organizzative e operative interne. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede determinata assume, di norma, rilevanza di mero fatto ed è recessivo rispetto all’interesse pubblico al buon andamento del servizio. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai ristretti limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. Il trasferimento d’autorità prescinde dai criteri della programmazione annuale delle movimentazioni e non richiede una particolare motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, militare dell’Aeronautica in servizio presso la Direzione per l’Impiego del Personale Militare, impugna l’ordine d’impiego con cui è stato disposto il proprio trasferimento d’autorità presso un diverso Comando, con decorrenza dal 18.09.2024, chiedendo altresì l’accertamento del diritto a essere assegnata a una sede di servizio sita nella città di origine.
Dopo aver compilato l’Annesso II indicando come unica preferenza una sede nel comune di origine, la ricorrente era stata dapprima designata presso altro reparto. Prima del perfezionamento del trasferimento, il neo-costituito Comando della Squadra Aerea ha segnalato una forte criticità di organico, proponendone la movimentazione d’autorità. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto della nascita della figlia e ha ottenuto, su propria domanda, l’assegnazione temporanea nel comune di origine fino al 14.08.2028, rinunciando all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ricostruisce la natura dell’atto impugnato. Esso non è espressione della programmazione annuale d’impiego, istituto di mobilità ordinaria, ma appartiene alla categoria dei trasferimenti d’autorità per ragioni organizzative ed esigenze operative. Come chiarito dalla Direttiva di settore al Paragrafo 3, il trasferimento d’autorità consente la movimentazione del personale anche a prescindere dalle pianificazioni, ogni volta che l’amministrazione necessiti di riallocare le proprie risorse.
Da ciò discende l’inconferenza dei criteri del Piano di reimpiego relativi alla riorganizzazione del Comando della Squadra Aerea, invocati dalla ricorrente. Tali criteri presuppongono la movimentazione ordinaria e non costituiscono parametro di legittimità del provvedimento adottato d’autorità. La scelta dell’amministrazione risponde alla necessità di colmare lacune di organico conseguenti al congedo di due unità e di garantire l’operatività del reparto.
Sul piano della qualificazione giuridica, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare assume rilevanza di mero fatto, attesa l’ampia discrezionalità nell’apprezzamento delle esigenze di servizio. Tali atti non richiedono una particolare motivazione, essendo prevalente l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio. Il sindacato resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.
Quanto all’istruttoria, il provvedimento non contiene riferimento allo stato di gravidanza e alla nascita della figlia, trattandosi di circostanze successive. La ricorrente non risulta titolare dei benefici di legge richiamati e, a seguito del provvedimento del 2025, ha comunque ottenuto l’assegnazione temporanea nel comune di origine, con riconoscimento delle tutele previste per il genitore di prole di età inferiore a tre anni.
Le censure sulla destinazione di unità provenienti dal corso di formazione e dal primo blocco dei Volontari in Ferma Iniziale sono dichiarate inammissibili e infondate, prospettando un sindacato di merito su scelte organizzative di amplissima discrezionalità. Il Collegio esclude l’equivalenza tra tale personale e la professionalità specifica della ricorrente. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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