Rinuncia del datore di lavoro all’emersione e archiviazione del procedimento (TAR Toscana n. 970 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione di lavoro irregolare, l’istanza prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, può essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro, che ne è l’unico titolare. Ne consegue che la rinuncia formalizzata dal datore di lavoro costituisce presupposto necessario e sufficiente per disporre l’archiviazione del procedimento, senza che l’Amministrazione debba acquisire la volontà del lavoratore beneficiario. Le eventuali rinunce del lavoratore riferite a un diverso procedimento, quale la domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, restano estranee allo scrutinio di legittimità dell’archiviazione e non integrano alcun vizio di istruttoria.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’istanza di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 in favore del lavoratore, odierno ricorrente. Acquisito il parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Ufficio inviava un preavviso di diniego.

Il lavoratore apprendeva poi che il procedimento era stato chiuso per asserita rinuncia, a seguito di comunicazioni inviate da un terzo soggetto delegato. Impugnava quindi il provvedimento di archiviazione davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 e il difetto di istruttoria, per essere stata l’archiviazione fondata su rinunce non validamente riferibili alla propria volontà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura della norma, che attribuisce la facoltà di presentare l’istanza di emersione al solo datore di lavoro. È questi, dunque, il soggetto legittimato a decidere di rinunciarvi e a provocare la conseguente archiviazione del procedimento.

Nel caso concreto, il datore di lavoro aveva formalizzato la propria volontà di chiusura direttamente allo sportello, con atto debitamente sottoscritto. Su tale atto — e non sulle comunicazioni del lavoratore — si fonda la legittimità del provvedimento impugnato.

Il Tribunale precisa che le rinunce trasmesse dal lavoratore nel settembre 2021 riguardavano la diversa domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, già presentata in precedenza. Esse non incidono sullo scrutinio di legittimità dell’archiviazione, perché si collocano al di fuori dell’esito procedimentale contestato.

Ne deriva che la doglianza del ricorrente, volta a contestare la validità e la veridicità dei propri atti di rinuncia, è irrilevante ai fini della decisione. L’Amministrazione ha operato nel pieno rispetto della disciplina e non è incorsa nel dedotto difetto di istruttoria.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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