Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 844 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il provvedimento da eseguire sia privo della formula esecutiva, poiché, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la formula non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. amm. e dell’art. 475 cod. proc. civ. L’ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo condanna la stessa a dare completa esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 188/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2022/23, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le relative somme.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 25 gennaio 2024, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la totale inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del presupposto del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’azione in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Non è contestato in giudizio che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare i poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso, di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo ad alcun compenso. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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