Legittimo il licenziamento disciplinare per accesso abusivo al sistema informatico (TAR Sicilia n. 1212 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza penale di condanna definitiva per accesso abusivo a un sistema informatico, l’Amministrazione può legittimamente esercitare la potestà disciplinare fondando l’addebito sul fatto-reato accertato, senza violare l’autonomia tra procedimento penale e disciplinare. L’assoluzione per un distinto reato non impedisce di valorizzare, ai fini disciplinari, la materialità storica della condotta non punibile per un vizio processuale. Il giudizio sulla gravità della violazione e sulla graduazione della sanzione disciplinare rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, è stato destinatario di una sanzione di sospensione dall’impiego per mesi due, irrogata con determinazione del Comando Generale dell’Arma per avere tenuto una condotta biasimevole, lesiva del prestigio personale e dell’Istituzione. Il procedimento disciplinare traeva origine dagli esiti di un procedimento penale, definito con sentenza di condanna in secondo grado, confermata in Cassazione, per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico e con assoluzione dall’imputazione di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.

Il militare ha impugnato la sanzione davanti al giudice amministrativo, deducendo l’illegittimità della contestazione per difetto di corrispondenza con il fatto-reato, la violazione del principio di autonomia tra i due procedimenti, la lesione del diritto di difesa, l’indeterminatezza dell’addebito e la sproporzionalità della misura. Con ricorso per motivi aggiunti, proposto dopo la notifica della relazione finale dell’Ufficiale Inquirente, ha ulteriormente censurato il procedimento per violazione del principio di imparzialità e del diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai motivi da uno a sei, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione ha posto a fondamento del procedimento disciplinare non i fatti oggetto di assoluzione, ma la distinta condotta di accesso abusivo alla banca dati SDI, per la quale il ricorrente ha riportato condanna penale definitiva. La sentenza penale ha accertato che il militare interrogò il sistema sul proprio nominativo per fini non riconducibili al servizio: condotta intrinsecamente abusiva, poiché nessuna delega di indagine può essere ricevuta su sé stessi.

Il giudice amministrativo ha precisato che il fatto non può considerarsi “nuovo” o emerso a sorpresa in sentenza, essendo già oggetto di approfondimento dibattimentale e rientrante nella formulazione del capo di imputazione, che includeva l’ipotesi dell’interrogazione del sistema informativo. L’esercizio della potestà disciplinare su un fatto accertato con l’autorità del giudicato penale non viola dunque il principio di autonomia né le garanzie difensive.

Quanto agli accessi su nominativi di terzi, per i quali è intervenuta assoluzione per inutilizzabilità delle intercettazioni, il TAR ha chiarito che l’esito penale non ha escluso la materialità storica della condotta, ma si è limitato a constatarne la non punibilità per un vizio processuale. L’Amministrazione ha quindi legittimamente tenuto conto di tale contesto, pur fondando la sanzione unicamente sul fatto-reato accertato in via definitiva.

Sul piano della proporzionalità, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la graduazione della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità (Cons. di Stato, sez. II, n. 2965/2023, n. 2629/2021 e n. 5869/2019). L’accesso abusivo a banca dati riservata da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine per fini personali costituisce condotta di intrinseca gravità. La misura irrogata, prossima al minimo edittale, dimostra il bilanciamento operato ex art. 1355 C.O.M., anche in considerazione dei precedenti disciplinari di corpo a carico del ricorrente.

Infine, sui vizi procedurali, il TAR ha escluso la violazione del diritto di accesso, riconducendo la tardiva disponibilità della relazione finale a un mero errore di caricamento, prontamente sanato. La relazione costituisce atto endoprocedimentale non destinato alla visione dell’inquisito in fase istruttoria; la sua successiva ostensione ha comunque consentito al ricorrente di articolare difese con motivi aggiunti. Il rigetto del supplemento istruttorio è stato ritenuto condivisibile, essendo la responsabilità già cristallizzata dal giudicato penale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese di giudizio liquidate in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *