Ottemperanza alla Carta docente senza rivalutazione monetaria (TAR Sicilia n. 1678 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il contenuto del titolo giudiziale dell’A.G.O., sicché la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria è inammissibile ove tale statuizione non sia contenuta nel decisum azionato. La mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996 integrano i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza può nominare Commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, atteso il carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti scolastiche, hanno incardinato dinanzi al TAR Sicilia un giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 3044/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
Con il titolo azionato era stato riconosciuto il diritto all’emissione della c.d. Carta docente per importi variabili in relazione agli anni scolastici di riferimento. Le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la condanna al pagamento degli importi, degli interessi legali e moratori, della rivalutazione monetaria, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso, rigettando la domanda relativa alla rivalutazione monetaria. Dal decisum del giudice di prime cure non è dato evincere che una pronuncia di tal fatta sia stata mai resa. Al giudice amministrativo è precluso integrare il contenuto delle decisioni dell’A.G.O. oggetto di ricorso in sede di ottemperanza, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. 10.04.2025, n. 672.
Il Tribunale ha poi precisato che sono estranee all’oggetto del giudizio le spese del giudizio di prime cure, in quanto le medesime sono state distratte in favore dei difensori delle ricorrenti, come risulta dal titolo in epigrafe.
Nel resto, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30.
Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti indicati. L’Amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, su istanza di parte, provvederà come Commissario ad acta, entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione di cui all’art. 5 sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983.
Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, con richiamo a C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il Commissario deve depositare atti e documenti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.