Silenzio sull’inerzia manutentiva del corso d’acqua e difetto di giurisdizione (TAR Lombardia n. 831 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. non radica un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e presuppone la sussistenza di un interesse legittimo, la cui carenza impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. La pretesa alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su un corso idrico demaniale, involgendo un facere materiale e non l’esercizio di poteri autoritativi, si radica su posizioni di diritto soggettivo e appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio discriminante non è il petitum formale, ma la causa petendi, ossia la natura della situazione giuridica soggettiva azionata.

Il Fatto

Il proprietario e la conduttrice di un fabbricato ad uso alberghiero hanno adito il TAR per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune su una diffida. Con tale atto avevano chiesto l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino e alla stabilizzazione delle sponde di un canale demaniale che costeggia la struttura, prospettando fenomeni di erosione della scarpata, infiltrazioni nei locali seminterrati e rischi per il fabbricato.

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’ente entro un termine e la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. Il Comune si è costituito eccependo, in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in subordine l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il rimedio avverso l’inerzia amministrativa è esperibile solo per le pretese rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’istituto, pertanto, non configura una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, dovendo il giudice adito verificare preliminarmente la natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio.

Richiamando le Sezioni Unite n. 32688 del 2021 e n. 29178 del 2020, il TAR ribadisce che il silenzio-inadempimento non può configurarsi in presenza di posizioni di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità attribuita direttamente dal dato positivo e non bisognevole dell’intermediazione amministrativa. Nello stesso senso sono citati Cons. Stato, sez. IV, n. 2569 del 2025 e sez. V, n. 1321 del 2025.

Nel caso concreto, i ricorrenti non sollecitano l’adozione di provvedimenti amministrativi, ma la realizzazione di un’attività materiale di manutenzione del corso idrico demaniale. La posizione azionata è quindi di diritto soggettivo — reale di proprietà e personale di godimento — e la sua tutela avrebbe dovuto essere richiesta davanti al giudice ordinario.

La conclusione è avvalorata dalle pronunce della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, secondo cui la giurisdizione esclusiva presuppone l’esistenza del potere autoritativo, principio che esclude la riconducibilità della manutenzione di un corso idrico demaniale al giudice amministrativo. Il Collegio richiama anche Cass. Sez. Un. n. 21192 del 2017, che, in vicenda analoga, ha qualificato come attività soggetta al principio del neminem laedere quella di gestione e manutenzione dei beni pubblici, denunciabile dinanzi al giudice ordinario.

Irrilevante è la precisazione con cui i ricorrenti, in memoria, hanno circoscritto la domanda all’attivazione del procedimento. In tema di giurisdizione rileva la causa petendi, non il petitum formale: essendo la pretesa volta alla tutela di diritti soggettivi, l’azione andava proposta dinanzi al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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