Impegni AGCM e pubblicità lacunosa: informazioni rilevanti sin dal primo contatto (Cons. Stato n. 6687 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impegni proposti ai sensi dell’art. 27, comma 2, del Codice del consumo non possono limitarsi ad evitare la reiterazione della pratica: l’AGCM può pretendere che l’operatore si assuma anche obblighi di natura riparatoria, funzionali ad eliminare gli effetti della pratica scorretta e il vantaggio indebitamente conseguito. È quindi legittimo il rigetto degli impegni che prevedano un ristoro a favore dei soli consumatori che abbiano presentato reclamo, quando il messaggio destinato ai clienti sia generico, non quantifichi il ristoro e non chiarisca la necessità del reclamo. In materia di pratiche commerciali scorrette, i limiti del mezzo di comunicazione impiegato, richiamati dall’art. 22 del Codice del consumo, vanno interpretati con rigore: spetta al professionista dimostrare l’impossibilità tecnica di aggiungere informazioni o di utilizzare un mezzo alternativo comparabile. Le informazioni rilevanti per la decisione di natura commerciale devono essere fornite sin dal primo contatto, e l’ingannevolezza può derivare anche dall’omissione di informazioni che contribuisca a fraintendere quelle esplicitamente rese.
Il Fatto
L’AGCM ha irrogato a un operatore di telefonia una sanzione pecuniaria di un milione di euro per una pratica commerciale scorretta, consistente nella diffusione, tramite sito web e spot televisivo, di messaggi che valorizzavano i vantaggi economici e tecnici di alcune offerte fibra collocando in posizione poco visibile le informazioni su costi a consumo, costi di disattivazione e recesso, limitazioni tecniche e carattere sperimentale del servizio.
Nel corso del procedimento la società ha proposto una serie di impegni, rigettati e nuovamente respinti in sede di riesame. Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio è stato respinto, con conferma della legittimità del provvedimento sanzionatorio. La società ha quindi proposto appello, deducendo il travisamento nella lettura degli impegni, l’insussistenza della scorrettezza e l’eccessività della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il diniego di approvazione degli impegni. L’impegno relativo alla gestione dei reclami, secondo il significato letterale delle parole utilizzate, si riferiva solo ai clienti che avessero presentato rimostranze: ristoro e tariffa promozionale sarebbero stati riconosciuti soltanto a costoro. La precisazione che si intendeva inserire in fattura era però ambigua, perché accennava genericamente alla possibilità di un ristoro senza indicarne la natura né l’ammontare e senza chiarire la necessità di un reclamo formale, sollecitando piuttosto il contatto con il servizio clienti.
Rileva il Collegio che non conta quanto dichiarato dalla società nella corrispondenza con l’Autorità, ma solo ciò che i clienti avrebbero letto in fattura. Il messaggio, migliorabile e di fatto più chiaro, poteva risultare funzionale a mantenere limitata la platea dei reclamanti. Non è quindi ravvisabile alcun travisamento da parte del TAR.
Quanto alla pretesa “sbilanciatura” degli impegni sul ristoro, il Collegio osserva che gli impegni costituiscono lo strumento per evitare la sanzione e presuppongono l’esistenza della pratica scorretta. Poiché le sanzioni devono essere effettive e deterrenti, è ragionevole che l’Autorità esiga dall’operatore l’assunzione di responsabilità anche in chiave riparatoria, come conferma l’art. 27, comma 2, del Codice del consumo, che impone di eliminare gli effetti delle pratiche. La censura sull’introduzione ex post del ristoro automatico come parametro è infondata nel merito e inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello.
Sul secondo motivo, il Collegio interpreta con rigore il parametro dei limiti del mezzo di cui all’art. 22 del Codice del consumo: diversamente, la scelta del mezzo diventerebbe un alibi per omettere informazioni rilevanti. Il professionista deve dimostrare l’impossibilità tecnica di aggiungere informazioni. Nel caso concreto, la grafica delle pagine web presentava riquadri ridimensionabili e spazi vuoti, senza che l’appellante abbia spiegato le ragioni tecniche di tale assetto: la circostanza che il canone omnicomprensivo valesse solo per le attivazioni online era ricavabile solo cliccando su “scopri l’offerta”.
Quanto allo spot televisivo, la distinzione tra pratica commerciale, decisione di natura commerciale e invito all’acquisto non esclude le comunicazioni che non integrino tale ultima nozione dall’ambito di applicazione del Titolo III del Codice del consumo. Se un dettaglio è necessario per evitare che il messaggio sia frainteso, la sua omissione è rilevante anche quando l’obbligo sia previsto per i soli inviti all’acquisto. La sanzione, infine, non dipende dal numero dei reclami, trattandosi di illecito di pericolo, e non emergono profili di malgoverno dei criteri di determinazione che consentano al giudice di sostituirsi all’Autorità nell’esercizio della giurisdizione di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 22 Cod. cons. – Omissioni ingannevoli
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale