Sopravvenuta ammissione all’incentivo dichiara improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Puglia n. 454 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attribuzione del bene della vita richiesto con l’azione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., quando l’atto impugnato, per la sua natura provvedimentale, non sia più suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli in capo al ricorrente. La cessazione della materia del contendere postula invece l’avvenuta caducazione o rimozione dell’atto impugnato, con conseguente venuta meno di ogni utilità della pronuncia di annullamento; laddove l’amministrazione, con un provvedimento successivo, abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del privato, la controversia si estingue per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale attenuata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la nota con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva rigettato la domanda di ammissione agli incentivi, presentata in data 03.10.2022. L’impresa chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego, nonché dei verbali delle riunioni della Commissione del 19.06.2025 e del 12.11.2025, mai trasmessi, e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Nel corso del giudizio, in data 03.04.2026, la società depositava memoria con la quale dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell’intervenuta ammissione agli incentivi richiesti, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione della ricorrente non integra l’ipotesi della cessazione della materia del contendere, ma quella della sopravvenuta carenza di interesse. La distinzione riveste rilievo decisivo ai fini della pronuncia: mentre la cessazione della materia del contendere presuppone la rimozione o caducazione dell’atto impugnato, la sopravvenuta carenza di interesse consegue al raggiungimento dell’utilità sostanziale perseguita con il ricorso attraverso un provvedimento favorevole successivo dell’amministrazione.
Nella fattispecie, l’intervenuta ammissione agli incentivi aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo inutile una pronuncia di annullamento del diniego originario. La natura provvedimentale dell’atto impugnato, sottolineata dalla difesa erariale, non ostava alla pronuncia in rito richiesta, attesa la sussistenza dei presupposti e l’assenza di opposizione delle parti costituite.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, valorizzando la circostanza che la definizione favorevole della vicenda sostanziale era intervenuta prima della decisione e che nessuna delle parti aveva opposto rilievi alla definizione in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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