Giudizio di ottemperanza alla sentenza sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 634 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la procedibilità del ricorso presuppone il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in copia attestata conforme all’originale, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato che le impone di assegnare la Carta elettronica del docente e di accreditarvi le somme dovute, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso. La condanna alle spese presuppone l’accertamento dell’inadempimento e può essere distratta a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, con sentenza n. 333 del 18.12.2023, il riconoscimento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, tramite la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute e degli interessi legali.
Formatosi il giudicato — come da attestazione in atti — e rimasta inadempiuta l’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese e il pagamento di ulteriori somme per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sul titolo esecutivo si era formato il giudicato e, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato ai ricorrenti le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della Carta elettronica del docente. Il Collegio ha richiamato i propri numerosi precedenti conformi, tra cui la sentenza n. 117 del 2024, aderendo alla medesima ricostruzione.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha adottato le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso, richiamando il precedente del TAR Lombardia n. 211/2024.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento, il Ministero è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm. Il Ministero è inoltre tenuto al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha infine ritenuto di non applicare astreinte, in considerazione della celere procedura di ottemperanza disposta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.